Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 21-06-2011, n. 24961 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da H.S. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Trento in data 29-03-2010 che, all’esito di giudizio abbreviato lo aveva dichiarato colpevole del reato di detenzione a fine di spaccio di hashish con l’aggravante della recidiva specifica nel quinquennio, e, riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 equivalente alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00= di multa, la Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 28-10-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata colpevolezza dell’imputato, stante l’esito delle indagini di pg e le relative circostanze di fatto attinenti il possesso dello stupefacente ed adeguato il trattamento sanzionatorio, ostando all’invocata prevalenza dell’attenuante concessa la natura della recidiva e intestata, pur escludendo l’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 11 bis della clandestinità contestata e dichiarata, medio tempore, incostituzionale con sentenza n. 249 del 5-7-2010 della Consulta.

Avverso la sentenza d’appello anzidetta, il prefato imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’asserita destinazione a fini di spaccio dello stupefacente in sequestro;

2) Violazione dell’art. 605 c.p.p., lett. e) per difetto di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva ed alla denegata prevalenza della attenuante sulle aggravanti.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che il motivo sub 1) si risolve in censure in punto di mero fatto e, in ogni caso, manifestamente infondate, avuto riguardo alle puntuali, corrette e logiche osservazioni segnalate in sentenza (cfr. foll. 4-5) a supporto della comprovata destinazione allo spaccio della droga in sequestro riferita al possesso dell’imputato.

Il motivo sub 2) è manifestamente infondato, avuto riguardo ai termini e natura della recidiva contestata, ostativa ex lege, alla invocata prevalenza dell’attenuante concessa su tale aggravante (tale correttamente qualificabile detta recidiva).

All’Inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alle cassa delle ammende.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILEE/00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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