Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3738

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Signor T. G. chiedeva al TAR Toscana, con il ricorso 1139/1992, l’annullamento del provvedimento della Direzione compartimentale delle Poste di Firenze, emanato a seguito dell’interpellanza per l’assegnazione delle funzioni superiori, nonché delle graduatorie definitive relative a tale interpellanza e del provvedimento con cui la Direzione provinciale poste e telegrafi di Massa Carrara conferiva la funzione di Capo Sezione Spese al signor M. V..

Esponeva il ricorrente di prestare servizio presso il III Reparto Ragioneria della Direzione provinciale poste di Massa Carrara, con la qualifica di Dirigente di Servizio, VI categoria.

Essendosi reso disponibile, a seguito del collocamento a riposo del titolare, il posto di Capo Sezione Spese di tale Reparto, l’Amministrazione postale emetteva un atto di interpellanza per la copertura di detto posto, compilando un’apposita graduatoria, anziché procedere, come riteneva si dovesse l’attuale ricorrente, alla di lui chiamata in quanto unico componente, con la necessaria qualifica ed anzianità, della suddetta sezione.

Contro tali atti il Signor T. proponeva formale ricorso, respinto con nota della Direzione compartimentale P.T. della Toscana.

2. Avverso tale decisione, come sopra ricordato, veniva avanzato il ricorso di primo grado presso il TAR Toscana che, in data 23/3/2005, lo respingeva.

3. Il signor T., in data 6/3/2006, proponeva appello al Consiglio di Stato.

All’udienza del 19 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Nel corso dell’udienza, il difensore dell’appellante ha dichiarato l’avvenuto decesso del ricorrente proprio assistito.

Il Collegio, preso atto di tale dichiarazione, visti l’articolo 79, comma 2, del c.p.a., e gli articoli 229 e 300 del c.p.c., dispone l’interruzione del processo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI,, ai sensi degli articoli 79, comma 2, c.p.a, e 229 e 300 c.p.c, dichiara l’interruzione del giudizio n. 2708 del 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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