Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2011, n. 22626

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorsi ritualmente depositati, M.J., MO.MA., M.M., P.S.E., P.S., M.A., impugnavano decreti emessi in varia data dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somme in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, danni patrimoniali.

Si è costituito il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Va precisato che questa Corte si è pronunciata sulla possibilità di riunire procedimenti per ragioni di connessione anche nel giudizio di legittimità (sul punto, Cass. n. 12252 del 2007). E nella specie, con riferimento ai procedimenti n. 7801/09, 7713/09, 7711/09, 7525/09, 7523/09, 7709/09, sussistono sicuramente ragioni di connessione, in quanto nel procedimento presupposto erano parti tutti gli odierni ricorrenti.

Vanno pertanto riuniti i ricorsi.

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione deve tenersi conto del solo periodo di tempo in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, Cass. n. 10415 del 2009).

Il Giudice a quo ha correttamente considerato, il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 8.500,00 per ciascuno;

procedimento presupposto: 1^ grado: giugno 1993 luglio 2001; 2^ grado febbraio 2002 – pendente alla data del deposito del ricorso: dicembre 2006; durata ragionevole: 5 anni).

Quanto alla richiesta di danni patrimoniali, il relativo quesito, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, appare inadeguato, essendo del tutto generico, e senza riferimento alcuno alla fattispecie concreta. Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile.

Vanno conclusivamente rigettati i ricorsi.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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