Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 21-06-2011, n. 24960 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da M.E. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Cagliari in data 23-12-2009 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole dei reati di resistenza a p.u. e di illecita detenzione, a fine di spaccio, di marijuana e, unificati detti reati in continuazione ritenuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di un anno e mesi otto di reclusione ed Euro 4.000,00= di multa, la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza in data 22-9-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato all’esito della perquisizione domiciliare e della perizia tossicologica, nonchè alla stregua della reazione del prevenuto all’atto dell’intervento dei CC. per procedere alla perquisizione della sua abitazione in seguito alle indagini sul conto del figlio D..

Avverso detta sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, essendosi trascurata la motivata censura circa le dichiarazioni dell’imputato tese a dimostrare l’uso dello stupefacente a fini personali;

2) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta colpevolezza dell’imputato, mutuata dal comportamento del figlio in sede di controllo da parte dei CC.;

3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto nell’abitazione, nonostante le comprovate ragioni addotte dal ricoprente circa l’uso esclusivamente personale della sostanza, il cui acquisto era comprovatamente possibile per il reddito di lavoro dell’imputato, come da testimonianza assunta a difesa e trascurata in sentenza.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti, non immuni da riferimenti in punto di fatto e smentiti da risultanze oggettive e logiche.

Consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

Ed invero, contrariamente agli assunti censori del ricorrente, 1’impugnata sentenza ha correttamente, logicamente e motivatamente rappresentato le ragioni – anche oggettive – supportanti la ribadite colpevolezza dello imputato in ordine al reato di detenzione di droga a fine di spaccio (cfr. foll. 3-4). Non a caso, a sintomatica conferma di tale conclusione, va opportunamente segnalato, come puntualmente fatto, dalla Corte territoriale cagliaritana, che, in sede di perquisizione, oltre allo stupefacente innanzi indicato, era stato rinvenuto l’occorrente per il confezionamento delle dosi e, per di più, la costanza trovata dai CC. era avvolta in carta stagnola dello stesso tipo di quella trovata in possesso del figlio ed era debitamente occultata. Circostanze – queste – significativamente contrarie, anche in punto di logica, all’asserito esclusivo uso personale della droga rinvenuta in casa del ricorrente, come motivatamente e correttamente sottolineato in sentenza.

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le predette conseguenze di legge.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE= in favore delle cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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