Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3737 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Signora P. O. J. E. chiedeva la conversione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia scaduto (e legittimamente non rinnovato, come accertato dal Tribunale di Terni con ordinanza 631/2005, in quanto non più convivente con il coniuge) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La Questura di Terni negava tale richiesta di conversione, ritenendo non provata la sussistenza del necessario presupposto di un lavoro subordinato.

Il TAR Umbria, adito dalla ricorrente, con sentenza in data 7/12/2005 respingeva la richiesta, ritenendo anch’esso non sussistere un effettivo rapporto di lavoro regolare.

Contro tale sentenza ricorreva al Consiglio di Stato la signora P..

2. Questa Sezione, con l’ordinanza n. 799 del 2011, al fine di decidere riteneva rendersi necessaria l’acquisizione agli atti del giudizio del provvedimento conclusivo del rilascio del permesso di soggiorno, preannunciato con nota della Questura di Terni depositata in giudizio il 16/11/2010.

2.1 In data 1° marzo 2011 la Questura dava notizia della concessione alla signora P. del permesso di soggiorno elettronico, rilasciato alla stessa in quanto beneficiaria del DL 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102. Di tale permesso veniva allegata la fotocopia.

3. La Sezione prende atto del rilascio del permesso di soggiorno, accoglie l’eccezione formulata dal Ministero appellato e dichiara improcedibile l’appello, per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, dichiara improcedibile l’appello n. 2157 del 2006, per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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