Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 21-06-2011, n. 24959

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da F.M. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Milano in data 15-4-2008 che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di minaccia continuata ed aggravata nei confronti di W.A.D.C. e di calunnia nei confronti della predetta e di suoi connazionali indiano tra cui il marito della stessa e, unificati detti reati in continuazione, 1’aveva condannato alla pena do anni tre di reclusione di cui anni due, mesi sette e gg. 20 condonati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 1-6-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza dei reati contestati all’appellante.

Avverso tale sentenza quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in 22 motivi del ricorso principale e in 12 motivi aggiunti sostanzia mente ed in sintesi, con programmata ripetitività di accenti censori, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei fatti contestati ed alla di loro attribuibilità alla condotta dello imputato ed all’incompletezza dell’istruttoria dibattimentale, con omessa assunzione di prove decisive anche finalizzate ad una comprovata attribuibilità al ricorrente degli atti incriminati a supporto delle contestazioni.

Nel segnalare una non comune quanto ingiustificata ripetitività delle doglianze dedotte dal ricorrente anche con i motivi aggiunti, va preliminarmente sottolineata l’assoluta inammissibilità dell’impugnazione in tal guisa articolata, risolvendosi questa in una riproposizioni in germini di mero fatto della vicenda a supporto delle accuse ed in una riproposizione della loro lettura in chiave diversa ed alternativa rispetto a quella dedotta nel giudizio di merito di 1^ e 2^ grado.

Come ripetutamente affermato da questo giudice di legittimità anche a S.U. i termini di tale impugnazione si propongono in chiave di inammissibilità in questa sede di legittimità, se, come nella specie, la decisione impugnata propone una motivata, attenta, logica e corrette risposta motivazionale non solo in punto di configurabilità dei reati contestati, ma anche di loro comprovata attribuibilità, alla condotta dell’imputato, non senza evidenziare le ragioni di ragionevole attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, riscontrate, peraltro, da elementi testimoniali dedotti in sentenza e da una sia pur parziale ammissione dei fatti operata dallo imputato. Al riguardo l’impugnata sentenza rappresenta dette argomentazioni di reiezione delle censure difensive, anche in merito all’infondatezza dell’invocata assunzione di prove asseritamente decisive, in termini di sufficiente ed incensurabile correttezza (cfr. foll. 13/17), di guisa che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere fondato su argomentazioni essenzialmente risolvente si in mere censure in punto di fatto, non prive di genericità in più riprese e manifestamente infondate, nel tentativo di proporre una diversa lettura, dell’intera vicenda, a fronte, di quella argomentata, e .. logicamente corretta offerta nell’impugnate sentenza.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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