T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 377 Spedalità ordinarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente, che eroga prestazioni a favore del servizio sanitario regionale, con il ricorso in esame è insorta dinanzi questo Tribunale avverso la nota 9 giugno 2008, n. 14406, del Direttore Regionale della Sanità della Regione Abruzzo di rideterminazione dell’importo erogabile per le prestazioni extraregionali rese nel 2006; ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui il verbale della Commissione Ispettiva Permanente – Nucleo Operativo Centrale del 3 giugno 2008.

Nei confronti di tali atti ha dedotto quanto segue:

a) l’erronea applicazione del tariffario regionale, che era stato annullato dalla sede de L’Aquila di questo Tribunale con sentenza 30 luglio 2007, n. 982;

b) l’impossibilità di imporre un budget di spesa;

c) l’erroneità della disposta decurtazione delle somme da erogare, in quanto non poteva avere rilievo la tipologia delle prestazioni erogate.

Ha, inoltre, contestato la correttezza delle verifiche effettuate, che erano state svolte in via unilaterale dall’apposita Commissione Ispettiva ed a distanza di due anni dal momento di svolgimento delle prestazioni.

La Regione Abruzzo, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione

La Regione Abruzzo con gli atti impugnati ha nella sostanza contestato alla ricorrente l’utilizzazione in soprannumero dei posti letto accreditati per ogni branca specialistica, la Casa di Cura aveva effettuato il ricovero dei pazienti su posti appartenenti alle altre discipline di cura.

La ricorrente sostiene con il gravame:

a) per un verso l’erronea applicazione del tariffario regionale;

b) per altro verso l’impossibilità di imporre un budget di spesa;

c) per altro verso ancora che il sistema dell’accreditamento istituzionale non era incentrato sulla ripartizione per disciplina specialistica dei posti letto, venendo in rilievo la capacità della struttura sanitaria nel suo complesso di erogare le prestazioni.

Contesta, infine, la correttezza dei controlli effettuata dall’apposita Commissione Ispettiva regionale.

Va al riguardo premesso che la controversia in questione solo per gli aspetti sopra indicati alle lettere b) e c) appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto solo nella materia dei tetti di spesa riferibili alle prestazioni sanitarie erogabili da ciascuna struttura accreditata la situazione della struttura sanitaria privata è di interesse legittimo (Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2011, n. 511, e 22 ottobre 2010, n. 7613), mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie di contenuto meramente patrimoniale, quale è quella di cui alla predetta lettera a).

Ciò detto, deve ricordarsi che la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi in ordine alla possibilità di imporre da parte della Regione di un budget di spesa, ha chiarito che la fissazione di tetti alla spesa sanitaria a livello regionale è in via di principio legittima, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica e dato che il diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost., non va tutelato incondizionatamente (Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2011, nn. 12521259, e 5 maggio 2010, n. 2577).

Va, inoltre, ricordato che – così come costantemente chiarito dalla giurisprudenza – il fondamento del sistema dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie poggia sulla necessaria ed inderogabile corrispondenza tra il fabbisogno delle prestazioni definito dalla programmazione regionale e il volume di esse che l’Azienda sanitaria si obbliga ad acquistare dalle strutture private. Di conseguenza, per la determinazione del fabbisogno, l’unico parametro valido e concretamente adottato è riferito alle discipline appartenenti alle diverse branche della Medicina e della Chirurgia, in relazione a ciascuna delle quali è calcolato il numero dei posti letto, per prestazioni di ricovero, accreditati alla Casa di cura.

Partendo da tali premesse la giurisprudenza ha, di conseguenza, già precisato che non sono remunerabili le prestazioni rese in eccedenza rispetto ai posti letto accreditati per ciascuna branca e che nessuno spazio è concesso alle modulazioni dell’assetto organizzativo prescelto dal privato nella propria libertà d’impresa (cfr. per tutti, T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. II, 11 maggio 2010, n. 1119). Con la conseguenza che ogni ricovero reso in eccedenza rispetto al numero di posti letto accreditati per specialità è reso al di fuori del regime di accreditamento e, per l’effetto, non possono non considerarsi fuori dal regime di accreditamento i ricoveri effettuati dalla casa di cura in eccedenza dei posti letto accreditati per specialità e ciò anche se i ricoveri rientrano comunque nel totale dei posti letto accreditati nella struttura, considerando che generalizzare la fluttuazione dei ricoveri sarebbe equivalente a negare l’intero sistema dell’accreditamento per specialità (T.A.R. Calabria, sede Catanzaro, sez. II, 5 novembre 2009, n. 1185).

Va, in aggiunta, anche evidenziato che, proprio esaminando altro analogo ricorso dell’attuale ricorrente, la sede di L’Aquila di questo Tribunale ha già avuto modo testualmente di affermare con sentenza 9 aprile 2008, n. 529, che l’Amministrazione "non avrebbe potuto che fare riferimento al budget stabilito per l’anno di riferimento, nonché al numero di posti letto oggetto di accreditamento, a prescindere dal numero di posti massimo utilizzabile dalla struttura ricorrente (n. 127). Pertanto, qualsiasi prestazione eccedente il limite dei posti letto accreditati non avrebbe potuto essere oggetto di rimborso da parte dell’Amministrazione, in quanto non rientrante nel novero della previsione autorizzata e dunque non considerabile a carico della A.U.S.L. territorialmente competente".

Da tale consolidato orientamento degli organi della giustizia amministrativa il Collegio non rinviene motivi per discostarsi, mentre in relazione alla pretesa avanzata dalla ricorrente non possono assumere alcuna rilevanza i rilievi, meramente formali, in ordine alla tempistica ed alle modalità dei controlli effettuati dall’apposita Commissione Ispettiva regionale, in quanto tali vizi non sono idonei ad inficiare le predette conclusioni, dal momento che con il gravame la ricorrente non ha contestato nel merito i conteggi effettuati da tale Commissione. Va, peraltro, in merito anche ricordato che l’esperibilità di puntuali e di efficaci verifiche sulla ritualità e sulla effettività dell’azione erogativa che le singole strutture accreditate riferiscono di aver effettuato nel periodo di riferimento è essenziale al fine di evitare il favorire di possibili abusi (T.A.R. Abruzzo, sede L’Aquila, 10 aprile 2010, n. 321).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso proposto non può, pertanto, non essere respinto

La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata dispensa il Collegio dal provvedere in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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