Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 21-06-2011, n. 24958

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza con cui il Tribunale monocratico di Cuneo in data 21-10-2005 aveva dichiarato D.M. colpevole del reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2 per aver sottratto l’autocarro di sua proprietà sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla sua custodia ponendosi alla guida del mezzo, sorpreso a circolare in agro di Robilante, condannandolo alla pena di mesi due di reclusione, concesse le attenuanti generiche, pena sostituita con la multa, ha proposto appello detto imputato e la Corte territoriale di Torino, con sentenza in data 4-12-2009, ha confermato il giudizio di 1^ grado, escludendo che il fatto contestato potesse integrare l’invocata e sola violazione amministrativa di cui all’art. 213 C.d.S., comma 4.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), con il ribadire, per la stessa giurisprudenza di legittimità, l’insussistenza del reato ex art. 334 c.p. anche in punto di fermo amministrativo del veicolo D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 214 equiparabile al mero sequestro amministrativo del mezzo non essendo estensibile in malam partem a tale ipotesi l’ambito di operatività dell’art. 334 c.p., ostandovi il divieto di tale estensione per la tassatività e determinatezza delle fattispecie penali.

Il ricorso e fondato e va accolto, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non e previsto dalla legge come reato.

Ed invero, come ribadito da ultimo da questa Corte di legittimità a S.U. (cfr. Cass. pen. S.U. 28-10-2010 proc. n. 10939/10), gli elementi specializzanti il fatto ex art. 213 C.d.S., comma 4 (cui è dato estendere, oltre al "sequestro amministrativo" del veicolo anche quella del "fermo") rappresentano norma da ritenere speciale L. n. 689 del 1931, ex art. 9, comma 1, ma lo sarebbe anche con l’applicazione dell’art. 15 c.p.. Ne consegue che il concorso con l’art. 334 c.p. o la qualificazione del fatto secondo tale ultima norma è in palese contrasto con la tutela del denunciato principio di specialità, di guisa che, nella specie, è applicabile la sola violazione amministrativa, pacifico essendo che la circolazione dell’automezzo fosse riferibile allo stesso proprietario custode del mezzo.
P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non e previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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