Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 21-06-2011, n. 24957 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da V.N. avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di S.M. Capua V. del 12-6-06 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di detenzione continuata a fine di spaccio di hashish e, concesse le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 3.000,00= di multa, condizionalmente sospesa, la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 2-7-09, ritenute infondate le eccezioni in rito proposte dalla difesa, riduceva la misura della pena, rideterminandola in quella di anni uno di reclusione ed Euro 2.800,00= di multa, con conferma nel resto.

Avverso detta sentenza il predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione e, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:

Violazione degli artt. 453 e ss. e art. 438 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 360 e 603 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. e), per violazione del diritto di difesa nella scelta adottata dall’organo procedente di emettere decreto di giudizio immediato, a fronte di prova non evidente e complessa (tanto da richiedere l’espletamento di consulenza tecnica) e per omesso espletamento dell’interrogatorio di garanzia, presupposto indefettibile per l’emissione del giudizio immediato. Ulteriore violazione di legge era segnalata nell’utilizzazione del risultato della consulenza che doveva essere disposta nelle forme di cui all’art. 360 c.p.p., stante la natura irripetibile dell’accertamento. Si denunciava, infine, l’omessa rinnovazione del dibattimento con l’ammissione ed esame dei testi e l’espletamento di perizia sulla sostanza stupefacente in sequestro.

Su detti aspetti si denunciava la mancanza ed illogicità della motivazione anche in punto di merito della vicenda segnatamente riferita alla prova valutabile al di là di ogni ragionevole dubbio del dolo, a fronte di una giustificazione logica ed esaustiva fornita dall’imputato a giustifica del possesso della sostanza.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del rincorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

Infatti, quanto alle eccezioni in rito, l’impugnata sentenza ha correttamente rilevato la manifesta infondatezza delle stesse (cfr. foll.2-3), sia in punto di corretta esplicazione del giudizio immediato, con richiesta ed accoglimento del conseguente giudizio abbreviato, sia in tema di ritualità dell’interrogatorio di garanzia e dell’espletamento di una conseguente essenziale istruttoria collegata alla natura e funzionalità del giudizio, secondo la stessa "ratio legis" permeante le figure del giudizio ex artt. 453 e ss. in combinato disposto con l’art. 438 c.p.p. e ss., come esattamente sottolineato dai giudici della Corte territoriale napoletana, anche con esplicito richiamo all’indirizzo in subiecta materia di questa Corte di legittimità, segnatamente riferito all’esigenza probatoria in rapporto alle condizioni giustificanti l’ammissione di nuove prove, in corretta lettura del combinato disposto dell’art. 4 c.p.p., art. 41 c.p.p., comma 5 e art. 603 c.p.p., comma 3.

Del pari manifestamente infondata la doglianza attinente il merito, segnatamente riferita all’asserito difetto di dolo, stante le puntuali, logiche e motivate considerazioni svolte al riguardo nell1impugnata sentenza (cfr. fol. 2-3) con esplicito richiamo alle significative modalità del fatto in relazione al comportamento dell’imputato ed all’apprezzabile dato ponderale della droga in sequestro.

Di qui, l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi addotti, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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