T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 524 Personale ospedaliero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre il dr. P.C., per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate per svolgimento di mansioni superiori (aiuto corresponsabile ospedaliero) nel periodo tra il 1.11.1985 ed il 31.08.1988, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione del diritto sino al soddisfo.

Espone, in fatto, di aver prestato servizio presso la 2° div.di Chirurgia Generale degli OORR di Reggio Calabria, in qualità di Assistente Medico sin dal 21.1.1978; di avere espletato le mansioni superiori corrispondenti ad Aiuto corresponsabile con le decorrenze indicate; di avere avuta l’assegnazione formale di tali mansioni con data 1.9.1988; di essere stato immesso in ruolo nella qualifica superiore a decorrere dal 7.9.1989; di avere ottenuto il riconoscimento delle mansioni superiori ai soli fini giuridici con decorrenza 1.11.1985 con deliberazione dell’Amministratore Straordinario dell’USL 31 della Regione Calabria nr. 114 del 30 gennaio 1992.

Risulta agli atti che il posto del ricorrente è stato interessato dalla trasformazione operata dall’Amministrazione con deliberazione nr. 2243 del 3.9.1985 da "assistente medico" ad "aiuto corresponsabile ospedaliero" ai sensi dell’art. 17 del DPR 761/79; nella deliberazione nr. 114/1992 si legge che "si attesta che i sanitari di cui all’allegato elenco A dalla data di trasformazione dei posti ex art. 17 DPR 761/79 fino alla data in cui sono stati loro conferiti incarichi a seguito di avviso interno riservato hanno svolto funzioni superiori di aiuto corresponsabile ospedaliero…".

Secondo la giurisprudenza "nel comparto sanitario pubblico la possibilità di riconoscere le differenze retributive per l’espletamento di mansioni superiori, ai sensi dell’art. 29 comma 2, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, è subordinata alla contestuale ricorrenza di varie condizioni giuridiche e di fatto, e che cioè dette mansioni siano svolte in un posto di ruolo esistente in pianta organica e di fatto vacante, per la cui copertura non sia stato bandito alcun concorso, che il conferimento dell’incarico sia avvenuto in base ad un atto formale adottato dall’organo competente il quale, dopo avere verificato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, si sia assunto la responsabilità della determinazione adottata, che le mansioni espletate siano continue e prevalenti" (Consiglio Stato, sez. V, 26 gennaio 2011, n. 576; Consiglio Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9016; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 01 dicembre 2010, n. 2834).

Nell’odierna fattispecie parte ricorrente assume essersi verificate tutte le condizioni appena esposte (cfr. memoria depositata il 16 maggio 2011), sussistendo un formale attestato di servizio (doc. 1 allegato al ricorso), e valendo la deliberazione nr. 114/1992 come atto confessorio attestante l’avvenuto concreto svolgimento delle mansioni superiori, la circostanza che il posto fosse libero (essendo oggetto di trasformazione), la qualità delle mansioni espletate, la sussistenza dell’atto di incarico formale, da ricondursi all’applicazione dell’art. 17 DPR 761/79, ultimo comma (secondo cui "La dotazione organica dei medici assistenti è, nell’ambito dei servizi ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili e vicedirettori sanitari").

Ciò premesso, dai documenti versati agli atti si evince che una formale assegnazione dell’incarico di prestare mansioni superiori è stata effettuata solamente a far data dal 1.9.1988. A fronte di tale circostanza, tuttavia, l’Amministrazione sanitaria ha riconosciuto la decorrenza giuridica delle mansioni superiori dal termine della avvenuta trasformazione del posto in organico, e dunque per tutto il periodo che oggi forma oggetto di domanda del ricorrente.

La fattispecie complessa, costituita dalla trasformazione del posto di organico del ricorrente in un posto corrispondente alle mansioni superiori e dall’avvenuto riconoscimento ai fini giuridici delle mansioni da tale momento assolte, va considerata come equivalente all’atto formale di assegnazione delle mansioni superiori ai fini della corresponsione della differenza retributiva. Infatti, in un contesto giuridico della disciplina del pubblico impiego nel quale l’inquadramento del dipendente in un posto di pianta organica e l’attribuzione allo stesso delle relative mansioni andavano considerati unitariamente, la trasformazione del posto implica, di per sè, l’autorizzazione a svolgere le mansioni corrispondenti al dipendente che in tale posto è inquadrato, dal momento che il posto di origine è soppresso e dunque non sussiste più il titolo (organico) per lo svolgimento delle precedenti mansioni; inoltre, il riconoscimento delle mansioni ai fini giuridici implica la volontà da parte dell’Ente (formulata ed espressa dall’organo avente competenza in tal senso) di assicurarsi l’imputabilità degli effetti dell’operato svolto dal dipendente nell’ambito del nuovo inquadramento, circostanza quest’ultima che equivale, sia pure ex post, all’assegnazione delle medesime funzioni con atto formale.

Da tutte queste ragioni discende, dunque, che, non v’è ragione alcuna di negare che il riconoscimento ai fini giuridici delle mansioni superiori svolte da un dipendente dell’Amministrazione Sanitaria collocato in un posto trasformato in posto di mansioni superiori a quelle dell’originario inquadramento assolva a tutti i requisiti che la giurisprudenza ha identificato quali condizioni per il pagamento delle corrispondenti differenze retributive.

Il ricorso è dunque fondato e come tale merita accoglimento, disponendosi la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione delle differenze retributive per tutto il periodo richiesto, con le seguenti precisazioni:

a) Gli emolumenti in parola debbono essere commisurati alla differenza tabellare iniziale delle due posizioni funzionali (quella rivestita e quella inerente alle mansioni superiori svolte) – (Cfr. T.A.R. Lazio, I Sez., 19 gennaio 1994 n. 58, I, 456; Cons. Stato, V Sez., 30 settembre 1992 n. 890; A.P., 16 maggio 1991 n. 2).

Tale differenza per il periodo fino al 19 dicembre 1990 andava riferita sia alla voce stipendio, sia a tutte le indennità, ove non già corrisposte, previste dalla normativa vigente per l’espletamento delle funzioni di Primario (Infatti solo per il periodo dal 20 dicembre 1990 in poi, data di entrata in vigore del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, le differenze stipendiali vanno determinate unicamente sulla voce stipendio, per come prescritto dall’art. 121, comma 7, del D.P.R. n. 384/1990 citato).

b) Dagli emolumenti anzidetti, che sono legati all’effettiva prestazione delle mansioni superiori, vanno decurtate in via generale le somme che normalmente sono corrisposte al dipendente in presenza di cause che giustificano la mancata prestazione di lavoro.

A questo proposito va tenuto presente che le festività ed i giorni di riposo settimanale non interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle funzioni superiori e pertanto in tali situazioni le differenze retributive vanno integralmente corrisposte.

Il trattamento economico per mansioni superiori non spetta, invece, nel caso di congedo ordinario e in tutte le varie ipotesi di congedo straordinario (Cfr. Cons. Stato, V, 20 ottobre 2000, n. 5650).

c) Sono poi da detrarre i primi sessanta giorni di ogni anno solare in quanto, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 761/1979 (e, successivamente, dell’art. 121 del D.P.R. 384/90 citato), la copertura interinale per tali periodi di un posto vacante di livello superiore non dà diritto a variazioni del trattamento economico (Cfr. Cons. Stato, V, 2 febbraio 1995 n. 185; idem, 7 ottobre 1994 n. 1150; idem, 14 marzo 1994 n. 173; idem, 13 gennaio 1994 n. 7).

d) Sulle relative differenze stipendiali vanno corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dalla maturazione mensile dei singoli ratei di stipendio sino all’effettivo soddisfo.

Ciò in quanto, per giurisprudenza pacifica, sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti tardivamente corrisposti l’incidenza della svalutazione e degli interessi sulla sorte capitale dev’essere calcolata "de jure", indipendentemente dalle cause del ritardato pagamento, che sono del tutto irrilevanti (Cfr. Cons. Stato, V, 27 dicembre 1988 n. 887; idem, IV, 13 gennaio 1992 n. 41; Tar Catania, Sez. III, 3 aprile 1993 n. 186).

Quanto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali (da calcolarsi dalle singole scadenze mensili all’effettivo soddisfo), essi devono essere determinati con i criteri e le modalità di calcolo di cui al Decreto del Ministro del Tesoro 1 settembre 1998, n. 352 che, per come chiarito dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato con parere n. 135/96 – 819/96 del 26 settembre 1996, disciplina anche le situazioni anteriori all’1 gennaio 1995.

Per i crediti maturati prima del 16 dicembre 1990 (per i quali il D.M. citato consente il cumulo di interessi e rivalutazione), gli interessi e la rivalutazione dovranno essere calcolati separatamente sulle somme nominali originariamente dovute alle singole scadenze, rappresentando entrambi delle tecniche liquidatorie del danno in conseguenza del ritardato pagamento. Pertanto sugli importi dovuti quale rivalutazione non dovranno essere calcolati né gli interessi, né la rivalutazione ulteriore; analogamente, sugli importi dovuti a titolo di interessi non andranno computati ancora interessi e rivalutazione (Cfr. Cons. Stato, A.P. 15 giugno 1998, n.3; idem, VI, 10 novembre 1999, n.1798; idem, VI, 3 febbraio 2000, n.636).

Sulle somme dovute per rivalutazione ed interessi non sono dovuti né rivalutazione, né interessi ulteriori, stante il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., che ammette eccezionalmente tale sistema di calcolo solo in presenza di un’apposita domanda giudiziale del creditore, che nella specie manca, non potendo considerarsi sufficiente, a tal fine, la mera domanda condannatoria al pagamento di rivalutazione ed interessi (Cfr. Cons. Stato, V, 8 marzo 2001, n. 1358).

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno determinati sugli importi netti, essendo questi i compensi destinati ad entrare nella disponibilità del ricorrente (Cfr. C.G.A. 13 ottobre 1999, n. 462).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione intimata al pagamento a favore del ricorrente delle differenze retributive maturate per svolgimento di mansioni superiori (aiuto corresponsabile ospedaliero) nel periodo tra il 1.11.1985 ed il 31.08.1988, con le prescrizioni di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione sanitaria alle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 12,50%.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.

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