Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 21-06-2011, n. 24848

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 34.07.2009 la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta a G.A. quale colpevole di avere, in assenza di autorizzazione, realizzato una discarica non autorizzata di rifiuti speciali su una superficie di circa mq. 17.000.

Rilevava la Corte, motivando per relationem; che all’interno di un’area di pertinenza dell’imputata era stato abbandonato in modo incontrollato un ammasso di rifiuti materiali di risulta edili provenienti da demolizioni collocati in un’area di vaste dimensioni.

L’accumulo del rilevante quantitativo di rifiuti era avvenuto con carattere di sistematicità e aveva comportato il degrado dell’area.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione sulla configurabilità del reato di discarica abusiva che doveva essere escluso perchè non sono qualificabili come rifiuti i materiali inerti provenienti da demolizione, essendo stati rinvenuti sul posto calcinacci e pietre.

Aggiungeva che il reato era prescritto perchè il termine massimo prescrizionale doveva essere aumentato di soli cinque mesi e 24 giorni per sospensioni del dibattimento disposte su richiesta della difesa e non per il tempo indicato nella sentenza impugnata e asseriva che il rinvio del dibattimento per adesione del difensore all’astensione dalle udienze indetta dalla categoria, costituendo legittimo impedimento, non può protrarsi oltre il sessantesimo giorno.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso non è puntuale perchè censura con erronee argomentazioni giuridiche e in punto di fatto la decisione che è esente da vizi logico-giuridici, essendo stati indicati gli elementi probatori emersi a carico dell’imputato e confutate le obiezioni difensive.

La sentenza, infatti, ha correttamente ritenuto ricorrenti le condizioni che integrano il concetto normativo di discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi, nella specie costituiti da materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie "i materiali provenienti da attività di demolizione o scavo costituiscono rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 7;

conseguentemente lo scarico degli stessi attraverso una condotta ripetuta, anche se non abituale e protratta per lungo tempo, configura il reato di realizzazione di discarica non autorizzata di cui al cit. D.Lgs. n. 22, art. 51 " Cassazione Sezione 3 n. 8424/2004 RV. 227951 ammassati su una vasta area di pertinenza dell’imputata, mentre le incongrue doglianze sulla qualificazione loro attribuita in sentenza sono irrilevanti ai fini del sindacato di legittimità.

Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51 prevede e punisce, al comma 3, la discarica non autorizzata di rifiuti per la cui configurabilità "sono necessari sia una condotta ripetuta nel tempo d’accumulo di rifiuti in un’area, sia il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei luoghi, requisito che è certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità di rifiuti depositati abusivamente" (Cassazione Sezione m, n. 36062/2004, Tomasoni, RV. 229484).

Nella specie, è stato accertato, con argomentazioni irreprensibili, alla stregua di quanto gli operatori hanno rilevato in sede di sopralluogo, che i materiali erano accumulati disordinatamente; che il sito di deposito era costituito da un vasto territorio ove erano ricevuti i rifiuti; che sistematico era l’imponente accumulo; che il deposito risaliva nel tempo sì da creare il degrado dell’area.

Le modalità di conservazione denotano, quindi, che l’area de qua era stata trasformata, di fatto e per un lungo periodo, in una discarica abusiva di una notevole quantità di rifiuti di vario genere.

Anche il motivo sull’intervenuta prescrizione del reato non è puntuale.

Infatti, al termine massimo di prescrizione di anni 4 mesi 6 va aggiunto il periodo di sospensione di mesi sette giorni 22 per due rinvii del dibattimento dal 10.05.2006 all’8.11.2006 per adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze (cfr. Cassazione Sezione 1 n. 25714/2008, RV. 240460: "La richiesto del difensore di differimento dell’udienza, motivata dall’adesione all’astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dell’ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce, tuttavia, impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un’assoluta impossibilità a partecipare all’attività difensiva. Ne consegue che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il del differimento") e dal 21.05.2009 al 14.07.2009 per impedimento del difensore impegnato in altra sede.

Non può essere computato, come osservato in ricorso, il periodo di sospensione disposto all’udienza del 28 marzo 2007 per avere il Tribunale dichiarato, all’udienza 5.10.2007, la nullità degli atti compiuti successivamente all’udienza dell’8.11.2006 in cui validamente era stato rinviato il dibattimento, come dianzi specificato.

Pertanto il reato, commesso il (OMISSIS), si è prescritto il 30.08.2009 dopo la pronuncia della sentenza d’appello.

L’inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. Cassazione SU n. 32/2000, De Luca, RV. 217266.

Grava, quindi, sulla ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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