T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3299 Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Parte ricorrente, già dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali inquadrata nella posizione economica B3, presentava domanda per partecipare ad una procedura di selezione per personale del medesimo Ministero, indetta con decreto del 24.7.2009, per il passaggio alla posizione economica C1, nel profilo di Bibliotecario;

Veniva esclusa, con il Decreto n. 854 del 21.10.2010, dalla suddetta procedura di selezione per la "mancanza del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c, del bando" in quanto i necessari tre anni continuativi delle mansioni corrispondenti alla professionalità per cui aveva concorso per non risultavano essere stati "comprovati, né convalidati dal Direttore dell’Istituto".

Parte ricorrente impugnava il decreto di esclusione, la nota del 27.7.2010, con cui veniva comunicato l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura di selezione, e di ogni atto presupposto, preordinato, connesso o consequenziale, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misura cautelare.

Venivano dedotti a sostegno dell’impugnativa i seguenti motivi di ricorso:

1) La ricorrente sarebbe stata in possesso di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla procedura selettiva indicati nel bando.

In particolare, per quanto riguarda il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. c, del bando (a cagione della cui assenza era stata disposta l’esclusione), parte ricorrente deduceva di avere prodotto adeguata documentazione comprovante il suo possesso.

2) L’Amministrazione, a fronte dell’eventuale dubbio in ordine al possesso del requisito in questione, avrebbe dovuto, in considerazione della documentazione presentata, richiedere alla ricorrente una dichiarazione suppletiva e non disporne, come invece ha fatto, in via diretta l’esclusione.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

L’adito T.A.R., con ordinanza sospensiva n. 181/2011, "visto che, prima facie, il ricorso pare assistito da fumus boni iuris, in quanto l’Amministrazione, a fronte della supposta inidonea dei documenti presentati dalla ricorrente in ordine alla sussistenza del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett.c, del bando, avrebbe comunque dovuto richiedere le necessarie integrazioni e rettificate, in considerazione della circostanza che i documenti presentati dalla medesima parte ricorrente costituivano un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto", accoglieva la domanda cautelare.

La causa veniva chiamata all’udienza pubblica dell’8.6.2011 e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1) Il ricorso è fondato.

L’esclusione è stata motivata dall’Amministrazione in base alla "mancanza del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c, del bando in quanto i tre anni continuativi di svolgimento delle mansioni corrispondenti alla professionalità" per cui aveva concorso non risultavano essere stati "comprovati, né convalidati dal Direttore dell’Istituto".

In particolare, il suddetto l’art. 2, comma 1, lett. c, indicava, per i dipendenti appartenenti alle posizioni economiche di cui all’area B ed a professionalità diverse da quelle di cui al bando, la necessità di aver svolto per almeno tre anni continuativi le mansioni corrispondenti alla professionalità oggetto del bando.

Il possesso di quest’ultimo requisito doveva essere comprovato, sempre ai sensi del medesimo articolo 2, da una dichiarazione del direttore dell’istituto o da un’autodichiarazione del candidato, convalidata dal direttore d’istituto, che attestasse l’effettivo svolgimento di tali mansioni.

A quest’ultimo riguardo parte ricorrente ha allegato alla domanda un’attestazione del Direttore della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli (ove presta servizio), datata 30.10.2007, che da atto dell’esistenza ed allega come parte integrante una dichiarazione del Responsabile dell’Ufficio Acquisti del 30.10.2007 ed una lettera della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli, attinenti ai compiti svolti dalla ricorrente.

In particolare la dichiarazione del Responsabile dell’Ufficio Acquisti specifica che la ricorrente dal 1980 al 1995, ha svolto una serie di specifici compiti, puntualmente indicati, che ne "permettono la partecipazione alla riqualificazione verso il profilo del bibliotecario".

2) L’esclusione in questione è stata disposta non a seguito dell’accertamento dell’assenza del requisito sostanziale dello svolgimento del triennio nelle mansioni di bibliotecario – punto sul quale l’Amministrazione non si è espressa in modo specifico e sufficientemente circostanziato nemmeno nei suoi scritti difensivi – bensì per l’inidoneità della documentazione presentata per comprovarne la sussistenza.

L’Amministrazione, difatti, non ha verificato se le funzioni attestate nella presentata documentazione corrispondessero o meno al profilo di bibliotecario, bensì si è limitata ad affermare, come ha chiaramente ribadito anche in sede difensiva, in via dirimente l’assenza di documentazione idonea comprovare il possesso del suindicato requisito dello svolgimento delle mansioni, stante anche la mancata convalida delle dichiarazioni della ricorrente da parte del Direttore dell’Istituto.

In particolare, secondo l’Amministrazione, la dichiarazione del Direttore dell’Istituto si sarebbe limitata ad attestare la mera presenza agli atti di ufficio di altre dichiarazioni inerenti ai compiti svolti dalla ricorrente, senza però farle proprie, e pertanto sarebbe stata inidonea ad attestare lo svolgimento di tali mansioni come richiesto dall’art. 2 del bando.

Inoltre, sempre secondo l’Amministrazione non sarebbe stato possibile richiedere alla parte ricorrente un’integrazione documentale sul punto perché contraria al principio di par condicio tra i concorrenti ed alla specifica previsione di cui all’art. 3, comma 3, del bando secondo cui "non verranno valutati i titoli che, per qualsiasi motivo, siano trasmessi dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande".

3) L’atto di esclusione si palesa illegittimo per un duplice ordine di ragioni, inerenti da un lato alla valenza della documentazione presentata dalla ricorrente ed, in particolare, della dichiarazione del Direttore del suo istituto e, dall’altro, alla necessità da parte dell’Amministrazione di richiedere integrazioni e chiarimenti per quanto riguarda le attestazioni inerenti il possesso del requisito in questione.

3.1) Quanto al primo aspetto, il requisito dello svolgimento delle mansioni poteva essere attestato in via alternativa da una dichiarazione del direttore dell’istituto oppure da un’autodichiarazione del candidato, convalidata dal direttore d’istituto (prevista nello stesso modulo di presentazione della domanda).

Dirimente è quindi al riguardo la valenza della dichiarazione del Direttore della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli allegata alla domanda insieme agli atti nella stessa dichiarazione richiamati.

Il Collegio ritiene al riguardo che l’espresso richiamo effettuato dal Direttore alle risultanze della dichiarazione del Responsabile dell’Ufficio Acquisti del suo stesso istituto del 30.10.2007, equivalga, ai fini che qui interessano, ad approvazione e recepimento del contenuto della dichiarazione stessa, come peraltro dimostrerebbe l’espressione utilizzata secondo cui la dichiarazione del Responsabile dell’Ufficio Acquisti sarebbe stata allegata come "parte integrante" della dichiarazione stessa.

Né, peraltro, appare irragionevole che attestazioni di stato da parte degli organi di vertice di strutture amministrative relative a svolgimento di mansioni, soprattutto se risalenti nel tempo, possano essere effettuate mediante il richiamo a specifiche attestazioni effettuate dai responsabili diretti delle strutture in cui il dipendente presta servizio.

L’effetto di recepimento della dichiarazione richiamata ed allegata sarebbe stato, difatti, evitabile solo mediante una presa di posizione chiara da parte del Direttore dell’istituto che avrebbe dovuto specificare che non condivideva quanto indicato nella dichiarazione del Responsabile dell’Ufficio Acquisiti e che non può evitare di rendere una chiara dichiarazione in ordine alle mansioni svolte, connessa nel caso di specie al suo ruolo, mediante affermazioni generiche o limitandosi alla mera trasmissione di attestazioni rilasciate da altri organi della sua struttura.

3.2) Quanto all’aspetto relativo al poteredovere da parte dell’Amministrazione di richiedere le necessarie integrazioni documentali, il Collegio rileva che, anche nella materia concorsuale, ben può la p.a., ai sensi dell’art. 18, legge n. 241/90, richiedere al candidato che abbia presentato dichiarazioni attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi i chiarimenti o le produzioni documentali necessarie, senza alterare la par condicio dei concorrenti, purchè si rispetti il limite di non modificare il contenuto dei titoli vantati (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 aprile 2006, n. 2515).

In materia di concorsi vale, difatti, il principio secondo cui la presentazione da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di documentazione inidonea quale certificazione, ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell’art. 6, lett. b), legge 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete possano essere sostituite o rettificate, con il potere di ordinare, altresì, esibizioni documentali.

Detto principio è applicabile nel caso in cui vi sia stata la presentazione di una documentazione sufficiente a dimostrare il possesso del titolo e non anche quando il possesso sia solo dichiarato, atteso che l’art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990 si applica alle procedure concorsuali solo quale istituto volto al completamento della documentazione già prodotta, senza che si possa nel contempo violare il fondamentale principio della par condicio degli altri concorrenti (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 ottobre 2008, n. 8871).

Nel caso di specie parte ricorrente aveva presentato specifica documentazione (una dichiarazione del direttore dell’istituto con i documenti allegati) volta alla dimostrazione del possesso del requisito dello svolgimento delle mansioni.

L’Amministrazione, avendo ritenuto tale documentazione carente, avrebbe comunque dovuto richiedere integrazioni sul punto prima di disporre l’esclusione.

In particolare, l’Amministrazione aveva ravvisato la carenza della dichiarazione nella sua mancanza di univocità, essendosi limitato il Direttore a richiamare ed allegare un’altra dichiarazione effettuata dal responsabile di un ufficio (l’Ufficio Acquisti), senza specificare che intendeva farla propria.

L’inidoneità della dichiarazione avrebbe riguardato, quindi, in ogni caso, un aspetto assimilabile al un profilo formale vertente sulla completezza e chiarezza della dichiarazione in ordine alla capacità del documento di attestare l’esistenza del requisito.

Tale richiesta di integrazione non avrebbe violato la par condicio dei concorrenti, intervenendo in funzione solo di completamento della documentazione già prodotta.

Non si sarebbe, inoltre, posta in contrarietà al divieto previsto dall’art. 3, comma 3, del bando di gara, di valutare i titoli trasmessi dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, perché non avrebbe riguardato l’acquisizione di un nuovo titolo ma solo l’integrazione documentale di un titolo già prodotto dalla ricorrente.

Il Collegio rileva, infine, come anche la ragione sostanziale – indicata dall’Amministrazione solo negli scritti difensivi – relativa all’assenza delle specificazioni temporali di prestazione delle mansioni nella dichiarazione del Responsabile dell’Ufficio Acquisti, sarebbe potuta essere chiarita in sede di integrazione documentale stante che, in ogni caso, la dichiarazione in questione non risulta del tutto priva di riferimenti temporali facendo espresso riferimento al periodo dal 1980 al 1985.

4) Per le suesposte ragioni che assorbono ogni altro motivo il ricorso va accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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