T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3295 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato in data 28 giugno 2010 e depositato il successivo 9 luglio, il signor M.F. proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’ottemperanza del Comune di Napoli al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli n. 13877/2009 dell’8/5/2009, notificata in forma esecutiva in data 1/06/2009, con la quale l’intimata amministrazione comunale era stata condannata a pagare all’odierno ricorrente la somma di "euro 1.686,12, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo".

Il ricorrente, nel rappresentare di avere notificato atto di precetto, nonché atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, in relazione alle somme di cui egli era creditore in virtù di detta sentenza, deduceva tuttavia che il Comune di Napoli non aveva dato alcun riscontro a tali atti e che pertanto l’inadempimento era assolutamente ingiustificato.

Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso, con nomina di commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia dell’Amministrazione all’ordine di pagamento.

2. La Segreteria di questo T.A.R. dava comunicazione del deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 91, 2° comma, r.d. 17 agosto 1907, n. 642, al Comune di Napoli, il quale si costituiva in giudizio, depositando memoria difensiva e documenti, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, in quanto la somma di cui all’azionata sentenza sarebbe stata riconosciuta come debito fuori bilancio nel mese di agosto 2009, sarebbe stata liquidata in favore del ricorrente (sulla base di deliberazione di C.C. n. 19 del 13/10/2009) con atto di liquidazione n. 1296/lsu del 28/12/2009 (sia per le differenze retributive, pari ad euro 1.686,12, che per gli interessi, pari ad euro 223,48) e sarebbe stata effettivamente corrisposta in suo favore con mandato n. 5566 del 20/5/2010. Inoltre, il Comune rappresentava che sarebbe stato emanato atto di liquidazione n. 323/lsu del 24/3/2010 per le spese legali, comprensive di IVA e CPA (per l’importo pari ad euro 1.468,80) e che, infine, sarebbero stati riconosciuti come debiti fuori bilancio due atti di precetto notificati dalla parte, per un importo complessivo di euro 548,22 (in corso di liquidazione). Il Comune rilevava in ogni caso che non sarebbero dovute le spese dell’atto di precetto (trattandosi di un atto non necessario ai fini dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza).

4. In data 20 maggio 2011, il procuratore del ricorrente depositava memoria difensiva, confermando che, successivamente alla notifica dell’atto di diffida, erano stati pagati la sorta capitale e gli interessi, ma che tuttavia, gli interessi sarebbero stati corrisposti in misura parziale ed inoltre che, in ottemperanza alla sentenza in questione, il Comune avrebbe dovuto provvedere anche al pagamento delle spese successive, necessarie per la formazione del titolo e per la diffida.

4. Alla Camera di Consiglio del giorno 8 giugno 2011, la causa veniva chiamata e introitata in decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, occorre rilevare che risultano osservate dalla ricorrente le formalità procedurali per l’esperimento del giudizio di ottemperanza e che risulta altresì rispettato il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1°, D.L. n. 669/1996 (conv. L. n. 30/1997).

Infatti, l’azionata sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli n. 13877/2009 dell’8/5/2009 è passata in giudicato (come da attestazione della competente cancelleria, agli atti) ed è stata notificata in forma esecutiva al Comune di Napoli in data 1/06/2009.

2. Ciò posto, il ricorso è infondato.

Occorre premettere che l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49).

Inoltre, in sede di giudizio di ottemperanza, non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel "decisum" della sentenza da eseguire (C.d.S., sez. V, 18 agosto 2010, n. 5817).

Orbene, nella fattispecie in esame, dagli atti di causa risulta che la resistente amministrazione comunale, dopo avere avviato il procedimento di riconoscimento del debito in questione come debito fuori bilancio nel mese di agosto 2009, ha poi provveduto al pagamento della somma di cui all’azionata sentenza (sia per le differenze retributive, pari ad euro 1.686,12, che per gli interessi, pari ad euro 223,48), in data 20/5/2010.

Tale circostanza è pacifica (e ne dà atto anche il ricorrente nella memoria depositata il 20/5/2011).

L’adempimento si è dunque verificato prima della proposizione del presente giudizio di ottemperanza.

Ciò comporta, in applicazione dei suindicati pacifici principi giurisprudenziali, l’infondatezza del presente ricorso, in quanto l’amministrazione comunale aveva già dato esecuzione, al momento della sua proposizione, all’azionata sentenza (non consentendo che fosse configurabile il presupposto dell’instaurato giudizio di ottemperanza, costituito dall’inerzia provvedimentale in relazione al "decisum" contenuto nel giudicato da eseguire).

Tale circostanza esclude altresì che l’amministrazione possa essere considerata responsabile per le spese successive (richieste in memoria dal ricorrente), propedeutiche alla proposizione di un giudizio orami non più necessario.

Nel caso di specie, infatti, l’odierno ricorrente non aveva alcuna necessità di iniziare il presente giudizio di ottemperanza, essendo già stato integralmente soddisfatto del suo credito.

Quanto, infine, alla pretesa concernente il parziale pagamento degli interessi legali, si tratta di domanda non sorretta da alcuna prova e quindi parimenti infondata.

3. In conclusione, il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge in quanto infondato.

Compensa integralmente tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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