T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3292 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

eottola;
Svolgimento del processo

1. Con atto notificato in data 21 giugno 2010 e depositato il successivo 7 luglio, l’avv. U.O. proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’ottemperanza del Comune di Napoli al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli n. 32601/2009 del 19/1/2009, con la quale l’intimata amministrazione comunale era stata condannata a pagare all’avvocato odierno ricorrente, a titolo di spese legali (in qualità di distrattario), la somma di "euro 1.000,00".

Il ricorrente, nel rappresentare di avere notificato atto di precetto, nonché atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, in relazione alla somma di cui egli era creditore in virtù di detta sentenza (passata in giudicato), deduceva tuttavia che il Comune di Napoli non aveva dato alcun riscontro a tali atti e che pertanto l’inadempimento era assolutamente ingiustificato.

Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso, con nomina di commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia dell’Amministrazione all’ordine di pagamento.

2. Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio, depositando memoria difensiva e documenti, contestando la fondatezza del ricorso, in base alle seguenti considerazioni: l’azionata sentenza sarebbe stata riconosciuta come debito fuori bilancio nel mese di agosto 2009 e con delibera consiliare n. 19 del 13/10/2009 si sarebbe provveduto a liquidare gli importi dovuti; in particolare, per quanto riguarda le spese legali, sarebbe stato emanato atto di liquidazione n. 284/lsu del 24/3/2010 per la somma di euro 1.224,00, comprensiva di IVA e CPA (ancora materialmente non pagata, essendo in corso la procedura per l’emissione del relativo mandato di pagamento); inoltre, sarebbero stati riconosciuti come debiti fuori bilancio n. 2 atti di precetto per la somma complessiva di euro 563,65 (non ancora liquidati).

3. In data 1 giugno 2011, il ricorrente depositava memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

4. Alla Camera di Consiglio del giorno 8 giugno 2011, la causa veniva chiamata e introitata in decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, occorre rilevare che risultano osservate dal ricorrente le formalità procedurali per l’esperimento del giudizio di ottemperanza e che risulta altresì rispettato il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1°, D.L. n. 669/1996 (conv. L. n. 30/1997).

Infatti, l’azionata sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli n. 32601/2009 del 19/1/2009 è passata in giudicato (come da attestazione della competente cancelleria, agli atti) ed è stata notificata in forma esecutiva al Comune di Napoli in data 13/3/2009.

2. Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato nei limiti e nei sensi che seguono.

Dagli atti di causa risulta che il debito in questione è stato riconosciuto come debito fuori bilancio nel mese di agosto 2009, per l’importo complessivo di euro 1.224,00 (comprensivo di IVA e CPA) e che è stato emanato atto di liquidazione n. 284/lsu del 24/3/2010.

Allo stato, tuttavia, tale somma non è stata ancora effettivamente corrisposta in favore dell’avente diritto, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso sia dall’inizio della procedura di riconoscimento di debito, sia dalla notifica del titolo in forma esecutiva.

Sussiste, quindi, la dedotta inerzia provvedimentale posta a fondamento del presente ricorso.

Inoltre il semplice riconoscimento del debito in questione quale debito fuori bilancio non può essere addotto dall’amministrazione comunale a giustificazione dell’inadempimento.

Come infatti già affermato da questa Sezione in analoga fattispecie (cfr. sentenza 17 gennaio 2011, n. 234) "il procedimento di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio deve essere iniziato e concluso entro il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30 e successive modificazioni, per cui l’inutile decorso di detto termine senza che il creditore sia stato soddisfatto rende ammissibile il ricorso per ottemperanza".

A tale conclusione, non ostano le osservazioni sviluppate in memoria dalla resistente amministrazione.

Come infatti a tale riguardo specificamente chiarito da questa Sezione con la sentenza 31 maggio 2011, n. 2900 (le cui argomentazioni devono intendersi in questa sede integralmente richiamate), non è invocabile, nella specie, il principio del rispetto dell’ordine cronologico delle fatture pervenute all’Amministrazione, affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 18 giugno 2003, dal momento che tal principio riguarda le diverse ipotesi in cui la posizione debitoria dell’Amministrazione non sia stata oggetto di contestazione giudiziale sfociata in un provvedimento dotato della forza e dell’ efficacia del giudicato. Inoltre, l’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, pur riferendosi, nella sua formulazione letterale, solo alle "amministrazioni dello Stato" ed agli "enti pubblici non economici", è tuttavia applicabile anche agli Enti Locali, "in quanto la sua finalità è quella, comune a tutti gli enti pubblici obbligati ad osservare determinati procedimenti di spesa, di evitare l’aggressione dei creditori al patrimonio prima che tali procedimenti siano stati portati a compimento".

L’inerzia dell’amministrazione comunale non è pertanto giustificata.

La presente domanda di esecuzione deve quindi essere accolta e deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Napoli di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza in questione, provvedendo al pagamento, in favore del ricorrente – entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) della presente sentenza – della somma di "euro 1.000,00" (mille).

A tale somma, devono essere aggiunte le ulteriori somme, a titolo di spese e diritti successivi, relative ad attività che il ricorrente ha dovuto porre in essere ai fini dell’instaurazione del presente giudizio (ed alle quali, con un adempimento tempestivo da parte dell’amministrazione, non sarebbe andato incontro).

Al riguardo, deve, infatti, essere richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (condiviso da questa Sezione), ribadendo che sono dovute le spese successive strettamente correlate alle attività necessarie ad ottenere la definitività del titolo ai fini dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza, se ed in quanto effettivamente sostenute (quali le spese di esame, di copia e di notificazione, di certificazione di definitività, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, ratione temporis ancora necessario), mentre non sono dovute le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c. (poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; C.d.S., sez. IV, 21 novembre 2001, n. 5923; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 242).

Nella fattispecie in esame, le spese successive dovute sono quelle indicate nell’atto di diffida notificato il 25 maggio 2010 (euro 226,00 per diritti ed euro 43,55 per spese).

3. In caso di persistente inadempienza nel termine suindicato, si nomina fin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze (via F. Lauria n. 80, Centro Direzionale, Is. F/8, 80143, Napoli), che vi provvederà (eventualmente a mezzo di un funzionario dello stesso Ufficio all’uopo delegato), in luogo ed a spese del Comune intimato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente).

Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Comune di Napoli e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento). Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore del ricorrente delle spese successive di cui in motivazione (euro 226,00 per diritti ed euro 43,55 per spese), nonché delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio (nella misura complessiva di euro 300,00), con attribuzione in favore dell’avvocato Antonio Cento, dichiaratosi anticipatario.

Liquida nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento), a carico del Comune di Napoli, il compenso che dovrà corrispondersi al Commissario ad acta per il caso in cui, ove il Comune medesimo non ottemperi, si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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