T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 548

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in data 29 settembre 2003 il ricorrente ha presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/85 e dell’art. 1 della L. n. 10/77;

Ritenuto, che la presentazione della domanda di sanatoria, rimettendo in gioco il rapporto privatoamministrazione, priva di efficacia lesiva il gravato ordine di demolizione e impone all’amministrazione il riesame della fattispecie con emanazione di un nuovo provvedimento;

Considerato, pertanto, che la necessaria pronuncia dell’amministrazione sulla istanza di sanatoria rende inutile la decisione sul presente ricorso avverso l’ordinanza di demolizione;

Ritenuto, che le circostanze rappresentate evidenziano la carenza di interesse alla decisione nel merito, sicché si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione di spese e competenze di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 449/03, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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