T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 546

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sull’atto di diffida e messa in mora notificato, in data 23 luglio 2004, al fine di indurre la resistente azienda a concludere il procedimento amministrativo, avviato con apposita determinazione a contrarre n. 386 del 15 febbraio 2002, per risolvere una lite in atto relativa al pagamento degli onorari di sua spettanza;

Considerato che con sentenza, resa in pari data, sul ricorso 1/2005 proposto contro la delibera con la quale l’azienda ha annullato una precedente determina di riconoscimento dei corrispettivi per attività professionale, la Sezione ha declinato, anche nella vigenza del nuovo codice del processo amministrativo, la propria giurisdizione in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che colloca nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto la fase costitutiva del contratto e/o del rapporto, mentre in quella esecutiva si configurano posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali e autoritativi della pubblica amministrazione, per cui le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se la decisione dell’amministrazione in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell’atto amministrativo, il quale, per questo suo connotato, non cessa di operare nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (SS.UU., 19 novembre 2001, n. 14539; 12 maggio 2006 n. 10998);

Considerato che in ragione di siffatta conclusione di evidente rilevanza in tale caso, può accedersi al costante orientamento per il quale: (a) "È da escludere la giurisdizione del giudice amministrativo sul silenzio – rifiuto, qualora la controversia attenga a posizioni di diritto soggettivo, sulle quali il giudice amministrativo non abbia giurisdizione esclusiva e la cui cognizione spetti al giudice civile, il quale può decidere direttamente la questione avvalendosi dei suoi poteri istruttori, a prescindere dagli atti adottati dalla Pubblica amministrazione." (Consiglio Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6947); (b) "È inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio – rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza dell’interessato allorché con esso si avanza una pretesa economica avente consistenza di diritto soggettivo." (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2010, n. 4165);

Considerato pertanto che il ricorso è inammissibile e che le spese possono esser compensate;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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