Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 21-06-2011, n. 24920

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza il giudice di pace di Avellino dichiarò non doversi procedere a carico di B.C. in ordine ai reati di ingiurie e lesioni in danno di G.R. per intervenuta remissione tacita di querela, desunta dal fatto che la persona offesa non si era presentata in dibattimento benchè espressamente avvisata che tale condotta sarebbe stata interpretata come incompatibile con la volontà di mantenere ferma la volontà a suo tempo manifestata nell’atto di querela;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la locale procura generale della Repubblica, denunciando inosservanza o erronea applicazione dell’art. 15 c.p. sull’assunto che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, confermato dalle S.U., la mancata comparizione della persona offesa al udienza, ancorchè preceduta dall’avvertenza circa l’interpretazione che ad essa il giudice avrebbe dato, non sarebbe stata comunque qualificabile come remissione tacita di querela.
Motivi della decisione

– che il ricorso appare meritevole di accoglimento, trovando esso fondamento nella richiamata sentenza delle S.U. di questa Corte 30 ottobre – 15 dicembre 2008 n. 46088 PM in proc. Viele, RV 241357, la quale, a composizione di precedente contrasto, ha affermato il principio, da allora in poi costantemente seguito, secondo cui: "Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, si da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma2";

– che deve pertanto darsi luogo ad annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, allo stesso giudice di pace di Avellino;
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice di pace di Avellino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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