T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 544

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 27 settembre 1996 – depositato il 26 ottobre 1996 – espone il ricorrente: (a) di esser dipendente del Consorzio di Bonifica Montana "Gronde dei Monti Aurunci" disciolto con L.R. 4/1984 e di esser stato, in attesa della completa attuazione degli articoli 15 e 16 di detta L.R., "temporaneamente preso in carico dalla Regione Lazio" senza tuttavia esser stato incluso nei ruoli regionali; (b) che, a fronte dell’invito della regione volto ad acquisire chiarimenti in ordine alla carica di amministratore ricoperta in alcune società ritenuta incompatibile, partecipava che non avendo ancora acquisito lo status di dipendente regionale poteva fruire della previsione contenuta nell’articolo 39 del c.c.n.l. dei dipendenti dei consorzi di bonifica sullo svolgimento di altre attività purché non in contrasto con le finalità consortili; (c) che con atto del 2 giugno 1994 – impugnato con distinto ricorso – la regione lo diffidava dal continuare l’attività richiamando l’articolo 55 della L.R. n. 20/73; (d) che con il provvedimento impugnato era dichiarato decaduto dall’impiego per incompatibilità.

1.1. Il provvedimento è illegittimo per: violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della L.R. n. 4/1984 – eccesso di potere per errore nei presupposti.

2 Con istanza depositata il 12 agosto 2009, il ricorrente ha partecipato il persistente interesse alla definizione del ricorso.

3 Alla pubblica udienza del 12 maggio 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 Il ricorrente agisce per l’annullamento della delibera n. 3364 del 24.04.1996, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha dichiarato la decadenza dal servizio per accertata incompatibilità ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/93, artt. 60 e 63 D.P.R. n. 3/57 ed art. 63 L.R. n. 20/73.

2 In via preliminare, stante anche l’istanza di riunione ad altro ricorso (701/96), ritiene il Collegio di dover riprodurre in tale sede la sentenza n. 282 del 7 marzo 2002 con la quale la Sezione ha definito, previa riunione, i ricorsi nn. 1616/94 e 701/96 proposti per l’annullamento delle note n. 6792/204 del 2 giugno 1994 e n. 2395/20 del 19 febbraio 1996 con le quali, rispettivamente, la regione: (a) accertata la qualità di amministratore unico di tre società, in contrasto con il divieto di cui all’art. 55 della L.R. n. 20 del 1973, diffidava il ricorrente dal continuare l’attività, pena la decadenza dall’impiego; (b) accertato l’esercizio della carica di amministratore unico delle società DE.CO.RA e GIUEDIL e ritenendo tale carica in contrasto con l’art. 14, comma 5, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 relativo al personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali, lo diffidava nuovamente dal continuare a rivestire tale carica, pena la decadenza dall’impiego decorso il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’atto.

2.1 Nello specifico la Sezione, dichiarata l’improcedibilità del primo ricorso, ha così statuito: "L’impugnativa è, in ogni caso, destituita di fondamento, non essendo condivisibile l’erroneo presupposto della permanenza dello status di dipendente consortile, regolato dal relativo contratto, (ai sensi del quale sarebbe possibile esercitare l’attività di amministratore di società), sul quale il ricorrente fonda il proprio assunto difensivo. A smentire tale tesi, valga la considerazione di ordine logico, prima che giuridico, che lo scioglimento dei consorzi di bonifica e la conseguente assunzione in carico del personale dipendente da parte dell’Ente Regione priva di efficacia le relative norme contrattuali disciplinanti il rapporto di impiego, pur in pendenza dell’adozione delle misure necessarie per rendere definitivo il trasferimento nei ruoli regionali. Non solo, ma nel caso in esame è stata depositata in atti, la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 226 del 20 gennaio 1987 la quale chiaramente dispone che il rapporto di lavoro del personale dei disciolti Consorzi di Bonifica Montana (tra i quali il Consorzio "Gronde degli Aurunci"), assunto temporaneamente in carico, in attesa del definitivo trasferimento, è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali. Tale delibera, certamente rilevante e avverso la quale non risulta proposta impugnativa e volendo tralasciare il pur consistente profilo di inammissibilità connesso a tale circostanza, priva, all’evidenza, di consistenza giuridica le argomentazioni difensive svolte. Onde deve darsi atto della piena legittimità della diffida ingiunta in applicazione dell’art. 55 della legge regionale del Lazio n. 20 del 1973 che fa divieto ai dipendenti regionali (e tale deve essere considerato il ricorrente) di "esercitare altra attività di lavoro autonomo o subordinato, anche saltuario, sia nel settore pubblico che in quello privato.".

3 Con il ricorso in esame, l’interessato deduce la violazione dell’articolo 15 della L.R. 4/1984 perché: – se è pur vero che svolge attività nell’organizzazione regionale, lo stesso non rivestirebbe lo status di dipendente regionale in quanto non ancora inquadrato nei relativi ruoli; – non sarebbe applicabile la disciplina del rapporto di lavoro regionale, perchè la delibera 226/1987 costituirebbe titolo inidoneo prevedendo la citata L.R. un "regolamento"; – comunque sarebbe stato salvaguardato il precedente trattamento normativo, quindi la disciplina del CCNL, meno restrittiva, il che avrebbe imposto un accertamento della causa di incompatibilità caso per caso.

4 I riprodotti motivi vanno disattesi, potendosi opporre: (a) quanto al primo profilo, da un lato, che la regione, come già anticipato dalla Sezione nel richiamato precedente, ha applicato la delibera di giunta, non impugnata, che estende al personale in questione le norme che disciplinano lo status del personale regionale, dall’altro che, posto che il ricorrente è incontestabilmente in posizione di ruolo, la mancata collocazione nei relativi ruoli nominativi è vicenda nel caso estranea quindi irrilevante, non solo in ragione della citata estensione, ma anche perché detta collocazione rileva ad altri fini di carattere generale (funzione organizzativa, ad esempio in relazione alla consistenza della dotazione organica) e singolare (ad esempio, anzianità di iscrizione suscettiva di incidere su altre vicende del rapporto); (b) quanto alla dedotta necessità di una fonte, formalmente e sostanzialmente regolamentare, che l’articolo 15 richiama le "norme regolamentari" con riguardo al trasferimento del personale quindi alla continuazione del rapporto con l’ente di destinazione definitiva, aspetto questo diverso da quello in esame, relativo alla disciplina di quel segmento del rapporto intrattenuto con la regione e, come detto, disciplinato in forza del rinvio di cui alla delibera 226 del 20 gennaio 1987; (c) quanto, infine, alla rappresentata rilevanza del c.c.n.l. del personale ex consortile che nel caso rileva, per le dette ragioni, la normativa sul rapporto dei dipendenti regionali.

5 Il ricorso va in conclusione respinto. Non si provvede ad alcuna statuizione sulle spese, in dipendenza della mancata costituzione in giudizio della regione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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