T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 543

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con atto consegnato per la notifica il 26 luglio 2003 – depositato il 1° agosto 2003 -, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 156 emessa in data 03 giugno 2003, con la quale è stato disposto "che la domanda di sanatoria per l’abuso edilizio presentata… in data 29.03.1986 con nota prot. n. 1/6136 in località Via Peschiera in catasto al foglio n. 46 particella n. 194 è respinta per i motivi di cui in premessa" ed è stato ordinato "la demolizione a cure del Comune delle opere abusive descritte in premessa" deducendo: violazione di legge – eccesso di potere – carenza di motivazione – difetto istruttorio – genericità – vizio del procedimento;

Vista l’ordinanza n. 637 del 29 agosto 2003, con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare;

Vista l’istanza depositata l’11 gennaio 2010 con la quale il ricorrente ha partecipato il persistente interesse alla defezione del ricorso;

Vista la relazione dell’amministrazione depositata il 29 agosto 2003 con la quale si ribadisce che la ragione del diniego riposa nell’accertata insistenza dell’abuso in zona soggetta a vincolo paesistico, in contrasto con le norme antisismiche e su area del demanio pubblico abusivamente occupata;

Considerato in particolare che a tale, complessiva presupposizione il ricorrente ha opposto che "Detti elementi, di per se non sono sufficienti al diniego della richiesta sanatoria, infatti, per quanto attiene i vincoli, gli stessi possono esser superati attraverso la concessione di nulla osta, e per quanto riguarda la qualità dei terreni, sarebbe possibile l’alienazione degli stessi." (pagina 3 del ricorso);

Considerato che tale censura prospetta la violazione dell’articolo 32 della legge 47/1985;

Considerato che detto motivo va accolto perché, le ricordate evenienze non sono di per sé ostative al diniego di condono edilizio, sempre che non sia già stata acquisita un’espressa valutazione di incompatibilità (peraltro nel caso di pertinenza del comune ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della L.R. 19 dicembre 1995, n. 59) nonché l’opposizione dell’amministrazione competente in esito all’assentibilità di un titolo di godimento dell’area sulla quale insiste l’abuso;

Considerato quindi che il ricorso deve esser accolto stante l’assorbente fondatezza della predetta censura;

Considerato che sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego di condono edilizio. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *