Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-05-2011) 21-06-2011, n. 24919 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 28-5-2010 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma di quella del Tribunale di Ferrara in data 2-4-2008, assolveva F.I. e M.L. da alcune imputazioni, confermando l’affermazione di responsabilità concorsuale di entrambi, rispettivamente quali amministratore di fatto e di diritto della Immobiliare Dailla srl, dichiarata fallita il (OMISSIS), per il reato sub a) di bancarotta fraudolenta patrimoniale (fido di L. duecento milioni – con relativi interessi passivi- bonificato alla società Ferrara Visure sr, facente capo alla famiglia F.-.

M.), e degli stessi, singolarmente, per altri atti di distrazione (la M. – capo b – rilascio di tre fideiussioni bancarie in favore della Ferrara Visure srl per L. 840 milioni; mutuo erogato da Mediocredito Trentino Alto Adige per L. due miliardi, somma che, non accreditata sui conti dell’Immobiliare Dailla, era stata in parte utilizzata per estinguere passività dei coniugi F. – circa L. 75 milioni, e della Ferrara Visure – oltre L. 99 milioni; F. – capo e – una caparra di L. 110 milioni, una cauzione di 4 milioni e mezzo, trenta milioni prelevati dalla cassa e utilizzati solo per L. 1.768.000 per versamento IVA).

Veniva infine confermata la pronuncia di responsabilità di F. – capo d – per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (mancato reperimento del libro dei cespiti ammortizzabili e di tutte le scritture contabili antecedenti al 1997, tenuta non corretta per il periodo del 1997 antecedente alla cessione delle quote: il 20-11- 1997 era subentrato quale amministratore tale C.).

Ad entrambi erano concesse attenuanti generiche, equivalenti all’aggravante di cui alla L. Fall. art. 219, comma 2, n. 1, per F., prevalenti per la M., con riduzione delle pene inflitte. La corte, pur riconoscendo che l’Immobiliare aveva acquistato un immobile di prestigio (in via (OMISSIS)) per un prezzo superiore a quello indicato in bilancio e che la Ferrara Visure srl, società della famiglia F., aveva corrisposto parte del prezzo in nero, senza che tale forma di finanziamento passasse attraverso la Dailla (ciò sulla scorta di una serie di elementi, tra i quali la produzione di assegni emessi dalla Ferrara Visure per L. 453 milioni a favore del venditore M.), riteneva tuttavia che l’operazione, condotta con modalità anomale, e non annotata in contabilità, per quanto sostanzialmente produttiva di un vantaggio per la Dailla e i suoi creditori, non escludesse un’attività distrattiva da parte degli imputati allorchè, successivamente ad essa, avevano corrisposto alla Ferrara Visure l’intero importo del fido di 200 milioni, produttivo di interessi passivi per oltre 60 milioni (capo a). Quanto al capo e), ascritto al solo F., era ritenuta non provata la destinazione della caparra P., gestita extracontabilmente, al pagamento delle rate del mutuo contratto con il Mediocredito Trentino (pur dandosi atto che, prima del fallimento, erano state pagate rate per oltre L. 637 milioni); la circostanza che la cauzione Fe. fosse stata versata al F., invece che ai nuovi soci, era dedotta dalle testimonianze Fe. e Pi., in quanto, nonostante le discordanze tra tali dichiarazioni, non vi erano apprezzabili ragioni per ritenere che essi avessero detto il falso; l’uscita di cassa per l’IVA, di fatto versata per importo molto minore, non era ritenuta giustificata dall’assunto dell’imputato che la cassa fosse vuota.

La bancarotta documentale ascritta a F. era affermata sulla base del mancato rinvenimento delle scritture antecedenti al 1997 e sulla tenuta di quelle del 1997, prima del passaggio di gestione a Chiodi, in modo da ostacolare la ricostruzione delle attività (in particolare annotazione per cassa, sul libro giornale, delle movimentazioni finanziarie in entrata e in uscita).

Quanto alla distrazione di cui al capo b) ascritta alla M., la corte rilevava che le fideiussioni in favore della Ferrara Visure non erano giustificate dall’operazione di anomalo finanziamento di cui sopra, così pure l’estinzione di debiti della Ferrara Visure, dell’imputata e del marito, con somme provenienti dal mutuo erogato all’Immobiliare Dailla dal Mediocredito Trentino, non era giustificata nè dal pagamento ad opera della Ferrara Visure di parte del prezzo dell’immobile acquistato dalla Dailla, nè dal fatto che i coniugi avessero rilasciato ipoteche in favore di quest’ultima società.

F. ha proposto personalmente ricorso con quattro motivi.

1) Violazione degli artt. 216 e 223, L. Fall., manifesta contraddittorietà della motivazione risultante dal provvedimento impugnato, o travisamento delle risultanze processuali; in subordine, i fatti distrattivi – relativi al fido bonificato alla Ferrara Visure, e alla caparra P. – avrebbero dovuto essere qualificati come bancarotta preferenziale. Premesso che la corte ha riconosciuto che la Ferrara Visure, per quanto ciò non risulti dalla contabilità delle due società, aveva pagato parte del prezzo del prestigioso immobile acquistato dalla Dailla (per L. 823 milioni in assegni, per L. 647 milioni sotto forma di pagamento delle rate del mutuo erogato dal Mediocredito Trentino), pur dubitando che i documenti in possesso della Ferrara Visure le avrebbero consentito l’insinuazione al passivo fallimentare, si rileva che tale intervento (integrante delegazione o accollo, comunque determinante un ingiustificato arricchimento della Dailla) non ha comportato un vantaggio per quest’ultima, che ha contratto una obbligazione di restituzione, restando così il suo patrimonio invariato. Con la conseguenza che le condotte qualificate come di distrazione, sono invece pagamento di un debito gravante sulla fallita, integrando quindi, eventualmente, bancarotta preferenziale, estinta per prescrizione.

2) Motivazione insufficiente o travisamento delle risultanze processuali in ordine alla cauzione Fe. e al prelievo di cassa per versamento Iva. Sul primo aspetto si rileva motivazione apparente laddove la corte ha ritenuto non apprezzabili le discordanze tra le dichiarazioni testimoniali relative al versamento della cauzione a F., invece che ai nuovi soci; sul secondo si richiamano le produzioni documentali attestanti i numerosi pagamenti per contanti effettuati dall’imputato di debiti della società (tra i quali le rate del mutuo con il Mediocredito trentino, per L. 600 milioni).

3) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta documentale. La condotta integrante reato è stata individuata nell’iscrizione per cassa di tutte la movimentazioni, così rendendo impossibile la ricostruzione del giro d’affari della fallita, ma, in carenza di prova di falsificazioni od omissioni manifestamente volontarie, non vi è prova che l’elemento psicologico fosse caratterizzato da dolo, anzichè da colpa, potendo quindi configurarsi bancarotta semplice.

4) Il giudizio di equivalenza delle generiche all’aggravante è ritenuto ingiustificato avendo la stessa corte attribuito le condotte del F. piuttosto a inesperienza che a furbizia, ed essendo pacifico che la famiglia del ricorrente ha finanziato in modo cospicuo la fallita, la quale, al momento della cessione, benchè esposta verso le banche, aveva un patrimonio immobiliare di assoluto rispetto.

La M. ricorre per il tramite del difensore, avv. Giuseppe Cavallari, con cinque motivi.

1) Illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto della non ritenuta qualificazione del bonifico del fido di L. 200 milioni, come restituzione alla Ferrara Visure di parte del finanziamento erogato alla Dailla per l’acquisto dell’immobile di (OMISSIS). Le argomentazioni sono sostanzialmente le stesse esposte nel primo motivo del ricorso F..

2) Vizio di motivazione sul punto del ritenuto carattere distrattivo del rilascio di fideiussioni da parte dell’imputata in favore della Ferrara Visure. Premesso che le fideiussioni integrano distrazioni se prestate senza utile o senza alcuna ragione, e che la bancarotta fraudolenta non sussiste quando il prelievo distrattivo sia rimpiazzato da afflussi patrimoniali di almeno pari valore, si lamenta che la corte territoriale abbia trascurato, incorrendo così in motivazione illogica e contraddittoria, quanto da essa stessa ritenuto, e cioè che l’immobile di prestigio era stato acquistato ad un prezzo notevolmente superiore a quello apparente e che la Dailla era stata finanziata dalla Ferrara Visure e da F. personalmente, nell’ambito di una gestione sostanzialmente familiare delle due società. La prestazione delle fideiussioni rappresentava quindi una contropartita nei confronti del finanziatore.

3) Motivazione omessa o contraddittoria in ordine alla distrazione di somme oggetto del mutuo erogato alla Dailla dal Mediocredito Trentino. La corte di merito non ha tenuto conto del fatto che lo stesso contratto di mutuo prevedeva che con parte dell’importo di esso dovessero essere cancellate le ipoteche già gravanti sugli immobili oggetto di iscrizione di ipoteca da parte del Mediocredito a garanzia del mutuo, una delle quali per importo esattamente pari a una delle due somme indicate nel capo b (L. 75.340.994) come distratte per estinguere ipoteche dei coniugi F.. L’estinzione dell’ipoteca costituiva quindi contropartita del conseguimento da parte della Dailla del consistente mutuo, garantito anche da iscrizione di ipoteca su immobile degli imputati. Quanto all’altro importo, di circa L. cento milioni, di cui pure al capo b, non si può escluderne l’utilizzo per parziale restituzione del mutuo (restituito per oltre L. 637 milioni), previo trasferimento su un conto della Ferrara Visure o dei coniugi F., essendo la Datila priva di conti correnti, ad eccezione di quello su cui transitò il bonifico di L. 200 milioni, di cui al capo a.

4) Vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, essendo da escludere che la M., nel restituire alla Ferrara Visure somme da questa erogate per l’acquisto dell’immobile, o nel rilasciare fideiussioni in suo favore, avesse l’intenzione di sottrarre all’esecuzione concorsuale alcune attività, anche perchè la volontà distrattiva è da escludere in capo a soggetto che presti garanzie, come nella specie, a favore di società che poi fallisca.

5) Omessa motivazione in ordine alla partecipazione dell’imputata ai reati ascrittile, avendo F. dichiarato di essere lui a trattare i rapporti economici, il che depone per la fittizietà del ruolo di amministratore della M., basato sul rapporto di fiducia con il marito, amministratore di fatto.

Si chiede quindi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I ricorsi sono parzialmente fondati.

La motivazione della decisione di secondo grado sconta la contraddizione, che i ricorrenti non hanno mancato di evidenziare con il primo motivo del ricorso F. e con i primi tre motivi del ricorso M., tra il riconoscimento, da un lato, del finanziamento da parte della Ferrara Visure e di F.I. personalmente – e dell’intervento dei coniugi F. quali terzi datori di ipoteca – per l’acquisto da parte della Oailla srl del prestigioso immobile di (OMISSIS), il cui prezzo è pacificamente molto superiore all’importo formalizzato (come del resto conferma l’iscrizione sullo stesso di ipoteca per due L. miliardi, a garanzia del mutuo concesso dal Mediocredito Trentino), e il mancato esame, dall’altro, della possibile configurabilità delle condotte asseritamente distrattive, come forme di restituzione e/o di compensazione del finanziamento di cui la Dailla, sostanzialmente se non formalmente, aveva usufruito, e quindi della loro qualificabilità come reato di bancarotta preferenziale. Non è infatti condivisibile, perchè affetto dal vizio di cui sopra, il percorso argomentativo della corte territoriale secondo cui la circostanza che il finanziamento avesse prodotto un vantaggio per la Dailla e i suoi creditori, come pure l’iscrizione di ipoteca su beni personali dei coniugi, non consentivano tuttavia di escludere un’attività distrattiva da parte degli imputati allorchè, successivamente: 1) essi avevano corrisposto alla Ferrara Visure l’intero importo del fido di 200 milioni (capo a); 2) la sola M., quale amministratore di diritto della Dailla, aveva destinato parte del mutuo contratto con il Mediocredito Trentino, all’estinzione di passività della Ferrara Visure, nonchè proprie del marito, e aveva rilasciato fideiussioni in favore della predetta società (capo b).

Tali argomentazioni, infatti, trascurano di considerare che gli apporti economici della Ferrara Visure e degli imputati personalmente, avevano comportato un arricchimento della Dailla, che non vi sono ragioni per ritenere che dovessero restare privi di contropartita. Posto dunque che la Dailla aveva contratto un debito quanto meno di L. 453 milioni con la Ferrara Visure, oltre a quello con i coniugi F., soci di entrambe le società, per l’acquisto del noto immobile, appare in contraddizione con tale assunto anche il rilievo della corte bolognese che, quanto al capo e), ascritto al solo F., non fosse provata la destinazione della caparra Po., del pari gestita extracontabilmente (il che, come anche il finanziamento occulto da parte di Ferrara Visure, rileva sotto il profilo della bancarotta documentale sub d, ascritta al solo F., amministratore di fatto), al pagamento delle rate del mutuo contratto con il Mediocredito Trentino, soprattutto in considerazione del fatto che la stessa corte riconosceva che, prima del fallimento, erano state pagate rate di quel mutuo per oltre L. 637 milioni.

Inoltre la circostanza che la cauzione Fe. (capo e) fosse stata versata al F., invece che ai nuovi soci, era dedotta dalle testimonianze Fe. e Pi., sul rilievo, non sostenuto da adeguata motivazione, che, nonostante le discordanze tra tali dichiarazioni, non vi erano apprezzabili ragioni per ritenere che i predetti avessero dichiarato il falso. Del pari contraddittoria, alla stregua dell’assoluzione di F. dal capo e (ammanco di cassa per circa L. 703 milioni), sull’assunto del difetto di prova che alla posta contabile corrispondesse l’effettiva presenza della somma nella disponibilità della fallita, la considerazione che l’uscita di cassa per versamento IVA, di fatto effettuato per importo molto minore (capo e), non fosse giustificata dall’affermazione dell’imputato che la cassa era vuota, dal momento che l’assoluzione dal capo e) denota l’inaffidabilità delle risultanze contabili, a sua volta rilevante sotto il profilo della bancarotta documentale. Il terzo motivo del ricorso F., relativo a tale ultimo reato, è invece infondato. E’ infatti erronea la considerazione del ricorrente secondo cui la condotta integrante reato sarebbe stata individuata soltanto nell’iscrizione per cassa di tutte le movimentazioni, così rendendo impossibile la ricostruzione del giro d’affari della fallita: il che, in carenza di prova di falsificazioni od omissioni manifestamente volontarie, non dimostrerebbe che l’elemento psicologico era caratterizzato da dolo, anzichè da colpa, potendo quindi configurarsi bancarotta semplice. Tale considerazione trascura che, a tenore del capo d) d’imputazione, sono ascritti a F. anche l’occultamento o distruzione delle scritture contabili antecedenti al 1997 (non tenute o distrutte secondo la sentenza di primo grado) – periodo in cui ricade anche l’acquisto dell’immobile con il finanziamento occulto di F.V., oltre alla tenuta di quelle successive, prima del passaggio di gestione a C., in modo da ostacolare la ricostruzione delle attività, impedita dall’annotazione per cassa, sul libro giornale, delle movimentazioni finanziarie in entrata e in uscita.

Segue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti relativamente ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi a, b, c), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Il ricorso di F. va per il resto rigettato.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Rigetta il ricorso di F.I., quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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