T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-06-2011, n. 5542 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso non risulta fondato posto che alla gara in esame (per la locazione della struttura balneare "P.D.T." nel Comune di Santa Marinella), avente ad oggetto l’affidamento di un contratto c.d. "attivo", non è applicabile l’intera disciplina del D.lgs n. 163 del 2006 (e quindi il richiamato art. 84 in tema di commissione di gara), trattandosi di un contratto escluso dalla sua applicazione, ai sensi degli artt. 19 e 27 del decreto citato;

– che lo Statuto comunale, non impugnato in questa sede, prevede la competenza della Giunta alla nomina della Commissione di gara;

– che, in effetti, l’iscrizione al REC non si rivela necessaria in quanto, oltre a non essere richiesto tra i requisiti di partecipazione alla gara, il suddetto registro risulta comunque abolito;

– che, pertanto, il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1500,00 oltre IVA e CPA, di cui euro 750,00 in favore del Comune resistente ed euro 750,00 in favore della Soc A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *