Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-05-2011) 21-06-2011, n. 24918 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

fatti di bancarotta, diversi da quella distrattiva, rigetto nel resto.
Svolgimento del processo

La Cda di Ancona, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale B.G. fu condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta distruttiva, documentale semplice e di bancarotta preferenziale, in relazione al fallimento della srl CENTRO CONVENIENZA MOBILI (della quale fu, prima, amministratore di fatto e, quindi, amministratore unico), dichiarato con sentenza 20.6.2000.

Ricorre per cassazione l’imputato e deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e inoltre violazione di legge sostanziale, in ordine all’accertamento del dolo specifico, con riferimento alla bancarotta preferenziale.

Proprio dalla relazione del curatore, emerge che la srl non faceva ricorso al credito bancario; erano i soci che, con loro risorse, facevano fronte alle necessità dell’azienda.

La CdA poi non ha voluto tener conto del fatto che parte della disponibilità di cassa della srl fu utilizzata per pagare il canone di locazione all’istituto diocesano. A riprova di ciò è il fatto che detto istituto non si è insinuato tra i creditori del fallimento.

Il giudice di appello poi non ha dato il necessario rilievo alle dichiarazioni del teste bel G.L., il quale ha chiarito che il B. aveva dovuto sopportare spese di trasporto per recarsi, con la su auto, dal luogo di residenza a quello di lavoro.

In sintesi, poi, i giudici del merito hanno fondato il loro convincimento sul fatto che mancherebbe la documentazione giustificativa delle spese che il ricorrente dichiara di aver sostenuto, ma la prova è in re ipsa e consegue alle necessità della gestione aziendale.

Quanto alla bancarotta preferenziale, essa è connotata da dolo specifico e, in merito, la CdA non ha fornito minimamente motivazione.
Motivi della decisione

La prima censura è infondata.

Il B., come premesso, è stato condannato con riferimento a condotte di 1) bancarotta documentale semplice, 2) bancarotta distrattiva, 3) bancarotta preferenziale.

Ebbene, quanto alla bancarotta documentale, il ricorso nulla reca.

Quanto alla bancarotta per distrazione, all’imputato è contesta la appropriazione, con diverse modalità, della somma complessiva di L. 102.613.743.

Il ricorrente pretende di giustificare l’ammanco con il pagamento del canone (non documentato) al proprietario dei locali nei quali svolgeva la sua attività e con le spese di trasporto (parimenti non documentate) che avrebbe sostenuto per recarsi al lavoro.

Se pure rispondesse al vero quanto da lui sostenuto, è di tutta evidenza che le predette spese verrebbero a coprire solo parte (e non certo la più rilevante) dell’ammanco.

Quanto all’argomento in base al quale esisterebbero spese in re ipsa, esso non può nemmeno essere preso in considerazione per il suo palese contrasto, oltre che con imperative norme di legge, con il comune buon senso. Per altro, con tale argomentazione, il ricorrente finisce per ammettere di non aver tenuto contabilità e scritture contabili e, dunque, finisce, per ammettere la condotta di bancarotta documentale.

Quanto alla bancarotta preferenziale, essa consiste nella autoliquidazione di compensi.

E’ certamente vero che essa è connotata da dolo specifico (ASN 200931894-RV 244498), ravvisabile ogni qualvolta l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri, ma è da considerare che, nel caso in esame, il B. liquidò, appunto, a sè stesso somme di denaro, a titolo di compenso, quando la srl già versava in difficoltà economiche.

Dalle modalità della condotta (e dalla implicita finalità di "autoarricchimento") la Corte marchigiana ha dedotto, certo non illogicamente, la sussistenza dell’elemento psicologico nella connotazione (dolo specifico) ritenuta dalla giurisprudenza.

Tanto premesso da rilevare che i delitti di bancarotta preferenziale e di bancarotta documentale semplice sono prescritti.

In presenza di ricorso non inammissibile, la detta prescrizione è operativa.

Mentre va, dunque, rigettato il ricorso per quel che riguarda la bancarotta per distrazione, la sentenza va annullata per quel che attiene ai dei predetti reati prescritti.

Il trattamento sanzionatorio va conseguentemente rideterminato ad opera del giudice di rinvio, che è individuato nella CdA di Perugia.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di bancarotta preferenziale e documentale semplice perchè estinti per prescrizione, rigetta nel resto il ricorso e rinvia alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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