T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-06-2011, n. 5541 Prodotti agricoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la nota impugnata dell’8 luglio 2010 è stata adottata in esecuzione delle previsioni contenute nella sentenza del Tribunale n. 3269/2010 (RG TAR Lazio n. 7271/2009);

– che avverso la predetta nota, la ricorrente propone le analoghe censure contenute nel precedente ricorso RG n. 7271/2009, tanto che, al riguardo, è sufficiente, in questa sede, richiamare tutti gli argomenti esposti nella citata sentenza n. 3269/2010;

– che, tuttavia, a fronte di quanto indicato nel punto 2.3 della citata sentenza n. 3269/2010, la ricorrente continua a ritenere non esigibile, ai sensi della legge n. 33/2009, il prelievo supplementare relativo all’annata 2001/2002, invocando la ordinanza del 25 luglio 2002 del Tribunale di Modena che ha invece ordinato la restituzione alla ricorrente della somma trattenuta dal primo acquirente (cfr punto 2.3 della sentenza n. 3269/2010);

– che, a seguito di ordinanza istruttoria n. 3501/2011 della Sezione, AGEA ha rappresentato che lo stesso Tribunale di Modena, nella controversia per la quale aveva adottato il provvedimento cautelare di cui all’ordinanza del 25 luglio 2002, ha pronunciato la sentenza 27 aprile 2004 n. 1197 con cui ha respinto la domanda della ricorrente;

– che, pertanto, risulta corretta la determinazione da parte di AGEA del prelievo contenuta nella nota impugnata per la quale è possibile richiedere la rateizzazione ai sensi della legge n. 33 del 2009 (che deve quindi ritenersi esigibile sulla base della normativa citata, non essendovi allo stato un provvedimento giurisdizionale che sospenda l’esecuzione del predetto prelievo supplementare relativo all’annata 2001/2002);

– che, con riferimento alle recenti relazioni dei Carabinieri dell’aprile 2010 e della Commissione di indagine sul tenore di materia grassa, ora richiamate nel ricorso in esame, la scelta sulle iniziative da intraprendere al riguardo è a carico dei produttori interessati (ad esempio, non accettare la rateizzazione e proseguire nei giudizi già instaurati dinanzi alla A.G. provando l’illegittimità dei calcoli effettuati per l’individuazione degli importi dei prelievi) e della stessa AGEA in sede di (eventuale) autotutela;

– che, per quanto riguarda il mancato conteggio dei recuperi effettuati da AGEA sulla liquidazione dei contributi PAC, la ricorrente si è limitata ad una mera allegazione senza produrre alcuna documentazione sull’avvenuta compensazione ovvero sull’entità di tale operazione;

– che, pertanto, il ricorso va respinto;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore di AGEA delle spese processuali che si liquidano in euro 1500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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