Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-05-2011) 21-06-2011, n. 24917 Falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ria difensiva già depositata, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

T.C., V.S., P.A. e Z.I. sono imputati del delitto di cui agli artt. 110 e 479 c.p. per avere, in data (OMISSIS), in concorso tra loro, in qualità di componenti di Commissione esaminatrice di un concorso per funzionario presso la provincia autonoma di (OMISSIS) ( V., presidente, Z., segretaria, gli altri componenti) formato un elenco di voti delle prove scritte dei candidati ammessi alla prova orale, pubblicato sul sito internet della provincia e quindi trasmesso agli altri organi competenti, elenco da considerarsi ideologicamente falso, in quanto redatto in mancanza dei verbali attestanti lo svolgimento delle prove del concorso (capo A).

Gli stessi sono anche imputati del delitto di cui agli artt. 110, 476 e 479 c.p., per avere, in data (OMISSIS), in concorso tra loro e nelle qualità sopra specificate, formato falsi verbali relativi al predetto concorso, asseritamente compilandoli sulla base di appunti contenuti in un file esistente nel computer della segretaria, rispetto al quale, comunque, presentavano discrepanze (relative alla data di formazione, alla omessa indicazione delle date di riunione della Commissione, alle motivazioni dei giudizi e delle votazioni, alla diversità delle votazioni stesse).

Il GUP presso il Tribunale di Trento, con sentenza 14.1.2009, assolse tutti gli imputati da entrambe le imputazioni perchè il fatto non costituisce reato.

La CdA di Trento, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma, ha modificato la formula assolutoria relativamente al capo A, dichiarando che il fatto non sussiste;

ha confermato nel resto.

Il giudice di secondo grado ha sostenuto che, anche in base agli arresti della giurisprudenza amministrativa, non è necessario che i verbali siano redatti nel momento in cui l’atto viene compiuto, nè che siano redatti giorno per giorno; ha poi affermato che detti verbali, comunque, rispecchiano il contenuto della annotazione contenuta nel file affidato alla Z., precisando che per, quel che riguarda la provincia di Trento, non trova applicazione la legislazione nazionale in tema di pubblici concorsi; la CdA conclude che certamente meglio sarebbe stato procedere a verbalizzazione quotidiana, ma che, non per questo, è emerso che il modus operandi della Commissione fosse finalizzato ad alterare i risultati del concorso, o a favorire o sfavorire determinati candidati e che la pubblicazione della graduatoria e la redazione dei verbali rispondono a finalità diverse e, quindi, l’anomalia di una procedura non si riflette necessariamente sull’altra.

Ricorre per cassazione il competente PG (contro tutti gli imputati con riferimento al capo B e nei confronti dei soli V. e Z. con riferimento al capo A) e deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione.

Premesso che la esistenza di una prassi contro legem. cui fanno riferimento i giudici del merito, non può giustificare la redazione di atti falsi da parte di appartenenti alla PA (per altro, di elevata qualifica professionale), il ricorrente ricorda che i delitti di falso sono connotati da dolo generico e che, quindi, per il loro perfezionamento, non è affatto necessario ipotizzare una finalità truffaldino nell’agente. Nel caso in esame, il verbale n. 9 (l’ultimo) reca la data della sua effettiva formazione ((OMISSIS)), ma si trattò di un "atto necessitato" perchè fu redatto dopo l’accesso della GdF negli uffici provinciali, in esecuzione di attività di indagine. Altrettanto necessitata (per la ragione sopra illustrata) fu la attestazione che i precedenti verbali erano stati confezionati in data diversa e successiva, rispetto a quella cui si riferiva la attività che essi rispecchiavano.

Il ricorrente, poi, sottolinea che ovviamente ogni verbale è redatto dopo il compimento dell’atto che documenta, ma che ciò che rileva è che esso non sia compiuto a distanza di tempo tale da rendere problematico e incerto il ricordo di ciò che si intende attestare.

In ogni caso, i verbali in questione avrebbero dovuto essere compilati prima della apertura delle buste contenenti le indicazioni delle generalità dei candidati, cosa che, nel caso in esame, non è avvenuta. Nessun affidamento, poi, può dare l’annotazione di giudizi sintetici nella memoria di un pc, trattandosi di dati, sempre e comunque, modificabili.

Gli imputati avevano piena coscienza e volontà di retrodatare i verbali, riempirli ex post con i voti, riferire falsamente i predetti voti ad elaborati anonimi, "inventare" giudizi e motivazioni per i compiti ritenuti, a suo tempo, non idonei. Quanto alla inapplicabilità della normativa nazionale, osserva il PG che, a parte il fatto che gli stessi imputati hanno fatto riferimento nei verbali alla normativa statale, a tutto voler concedere, i verbali, certamente, dovevano essere redatti, come hanno dimostrato, per facta concludentia, gli imputati stessi.

Considerato che la pubblicazione dell’elenco dei voti è avvenuta in data anteriore a quella di redazione dei verbali, nessuna garanzia è stata fornita circa il fatto che detto elenco riproducesse i voti effettivamente riportati dai candidati e che, appunto, sui verbali avrebbero dovuto essere vergati. Nessun rilievo, ovviamente, può avere il fatto che, nel computer della segretaria, esistesse traccia delle valutazioni e dei voti. Il predetto elenco, per altro, in quanto avente valore ricognitivo del contenuto dei verbali, ha carattere di certificato (con la conseguenza che avrebbe dovuto essere contestato il delitto ex art. 480 c.p.) e, in tanto viene ad esistenza, in quanto sono venuti a esistenza i verbali.

In ogni caso, con riferimento alla pronunzia assolutoria del capo B), essendo essa fondata sulla presunta insussistenza dell’elemento psicologico, la CdA avrebbe dovuto dichiarare la falsità dei verbali.

Ha presentato memoria la PC M.G..

E1 stata depositata memoria anche dai difensori degli imputati, cui è allegata la memoria a suo tempo presentata ex art. 415 bis c.p.p., non valutata nel precedente grado di giudizio, a seguito della assoluzione intervenuta in primo grado.

Con la memoria depositata presso questa Corte, si ribadisce che i verbali di cui al capo B) rispecchiano il vero, che le operazioni di valutazione dei candidati furono effettivamente compiute e che di esse si prese nota in un file elettronico, anche se poi non fu stampato.

Si richiama, inoltre, la sentenza del TAR del Trentino, che ha chiarito che il verbale non è un atto collegiale, ma un documento che attesta una volontà collegiale. Esso può, dunque, anche essere redatto ex post, purchè in tempo utile per evitare lacune, errori, omissioni, anche perchè l’antecedente della graduatoria non è il verbale, ma l’attività materiale poi documentata nel verbale. Il verbale n. 7, poi, attesta che l’apertura delle buste "piccole", contenenti il nominativo dei candidati, è avvenuta dopo l’attribuzione dei voti. In fin dei conti, verbali e graduatoria sono previsti per finalità diverse.

Nella "memoria allegata alla memoria" sin ora illustrata (e da essa richiamata), i difensori affermarono, a suo tempo, che la graduatoria non presuppone i verbali, i quali tutti furono redatti il (OMISSIS), che è data diversa da quella delle singole riunioni.

Si ribadisce, poi, che la normativa statale in tema di concorsi non è applicabile nella provincia di Trento, essendo applicabili solo i principi generali che il legislatore statale ha dettato in materia.

Invero, nella materia concorsuale, esiste specifica normativa provinciale, che nulla precisa circa i tempi di redazione e sottoscrizione dei verbali e certamente non prescrive che essi siano redatti giorno per giorno, ma solo che tutte le operazioni e decisioni della Commissione vanno documentate nei processi verbali.

Quanto all’elenco dei voti, esso è un mero atto endoprocedimentale, tipico della prassi provinciale, del tutto autonomo dal verbale. Lo schema dei verbali, per altro, fu trasmesso, via mail, ai commissari e da questi approvato.
Motivi della decisione

La prima censura è fondata, la seconda (relativa alla omessa dichiarazione di falsità) resta assorbita.

La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio per nuovo esame, alla CdA di Bolzano.

L’annullamento riguarda tutti gli imputati, con riferimento alla imputazione sub B), e i soli imputati V. e Z. (in tali termini essendo articolato il ricorso del PG) con riferimento alla imputazione sub A).

Come correttamente osservato dall’impugnante PG, i delitti di falso sono connotati da dolo generico; pertanto è sufficiente la consapevolezza della immutatio veri e non è richiesto l’animus nocendi vel decipiendi.

Il dolo deve essere escluso solo quando la falsità risulti essere oltre o contro la volontà dell’agente (ASN 19903004-RV 212939).

Ma la volontà (e la consapevolezza) di formare un atto falso non vanno confusi con la volontà di servirsi di esso per raggiungere fini, ovviamente, contro legem.

Il principio è ribadito tanto in tema di falsità materiale (es. ASN 201029764-RV 248264), quanto in tema di falsità ideologica (es. ASN 200515255-RV 232138), con la conseguenza che il delitto sussiste, non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.

Insomma: la eventuale natura innocua del falso non va valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso viene o può essere fatto (ASN 200803564-RV 238875).

Orbene, nel caso in esame, che i verbali redatti in data (OMISSIS), ma recanti date anteriori, fossero non veritieri non è dubbio e non solo (e non tanto) perchè la data di compilazione non coincide con quella di compimento degli atti che i predetti verbali erano destinati a comprovare, quanto anche, come la stessa CdA ammette, perchè: a) furono redatti in unico contesto (determinando, in tal modo, la perdita del carattere di progressività, che deve assistere un procedimento amministrativo che si snodi nel tempo e per varie e successive fasi), b) le motivazioni relative agli elaborati scritti giudicati inidonei (per i quali, per quel che si comprende, non furono nemmeno redatti appunti informali) furono "create" a distanza di molti giorni, e) fu compromessa la garanzia dell’anonimato, atteso che le votazioni "ufficiali" (che sono quelle che compaiono sui verbali ed, eventualmente, sui compiti scritti, non certo quelle "sull’appunto elettronico") furono attribuite, non prima, ma dopo, l’apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.

E ciò, necessariamente, in quanto – senza dubbio – i verbali furono redatti dopo la pubblicazione dell’elenco dei voti (che forse, più correttamente, dovrebbe qualificarsi "graduatoria").

Per altro, proprio lo stravolgimento delle scansioni temporali e procedimentali rende, nel caso in esame, evidente la sussistenza del falso e la sua rilevanza.

E’ ovvio (dovrebbe esserlo anche a (OMISSIS) e nel circostante contado) che una graduatoria presuppone l’esistenza dei verbali dai quali deve esser tratta.

Ciò, invero, costituisce un "limite interno" o logico del procedimento concorsuale, che, appunto, in quanto progressione di atti, comporta la esistenza del documento relativo all’atto precedente a quello che si va a compiere.

Formare e pubblicare prima "l’elenco dei voti" e poi i verbali che tali voti indicano costituisce una procedura "obiettivamente" falsa, in quanto l’atto successivo viene formato in assenza della documentazione dell’atto che lo precede.

Ora, sarà anche vero che – per la giurisprudenza amministrativa – il verbale non è un atto, ma esso è certamente un documento. In tal senso, infatti, va intesa l’espressione "atti", di cui al libro 2^, titolo 7^, capo 3^ c.p.; tanto ciò è vero, che, al proposito, si parla di falsità documentale. Insomma: non devono sussistere equivoci in ordine al concetto di "atto", che va inteso – per quel che attiene ai reati di falso – non nel senso di attività, ma nel senso di documento che la rispecchia, secondo quanto previsto dall’art. 2699 c.c.. E il documento, proprio per la sua funzione, docet, vale a dire attesta l’an il quid, il quando e il quomodo di atti, fatti, condotte e avvenimenti. Esso è, dunque, uno strumento probatorio (precostituito) ed è proprio l’alterazione di tali "strumenti" che le ipotesi di falsità documentale intendono reprimere.

E’ ovvio che, come osserva il PG, un verbale non può che essere formato dopo il compimento dell’attività che esso rispecchia (qualche minuto dopo, qualche ora dopo, qualche giorno dopo).

Formarlo contestualmente, il più delle volte, non è possbile, formarlo prima, ovviamente, costituirebbe, a sua volta, falso; ma è altrettanto ovvio che esso non può esser formato, nè a una tale distanza di tempo che risulti compromesso il ricordo della attività compiuta, nè – meno che mai – dopo l’atto che lo incorpora, lo riassume, lo menziona e, comunque, lo presuppone, anche solo logicamente (il verbale di udienza relativo a questa causa, ad es., non potrebbe essere creato dopo la redazione e il deposito della presente sentenza).

E non vale dire che la prova del fatto che i voti siano stati attribuiti prima dell’apertura delle buste "piccole" è data dal verbale n. 7, atteso che tale verbale, nel quale, presumibilmente, si descrive l’apertura delle predette buste, è stato fatto, non solo dopo tale apertura (il che è logico), ma anche dopo la pubblicazione dell’elenco dei voti, di talchè non vi è alcuna prova documentale, appunto, che i voti sugli elaborati scritti non siano stati apposti per rispecchiare quelli della graduatoria e non viceversa.

Il che non vuol dire che, nel caso in esame, si abbia la prova che sia stata tenuta una condotta fraudolenta, volta a "pilotare" il concorso.

La ratio della repressione dei delitti di falso è la tutela della fede pubblica, non la correttezza delle procedure amministrative (concorsuali e non).

E la fede pubblica, come è noto, è definita come "fa fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori … ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce un valore …" (Relaz. minist. al progetto di codice penale, 2^, p. 242).

Quanto alla esatta qualificazione giuridica della condotta indicata al capo A), vale a dire la formazione di un falso elenco di voti, costituisce jus receptum il principio in base al quale, per certificati amministrativi, devono intendersi le attestazioni di verità o di scienza del PU, che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti, ma che sono frutto di nozioni anteriormente acquisite o di consultazioni di atti pubblici preesistenti.

Sono, invece, atti pubblici quelli redatti dal PU nell’esercizio delle sue funzioni e costitutivi di diritti per i privati e di obblighi per la PA, ovvero diretti a provare il compimento di attività compiute direttamente dal PU o da terzi in sua presenza (ASN 198301742-RV 157646).

Conseguentemente, nel caso in esame, se quello pubblicato il 22.10.2007 è un mero elenco riassuntivo, deve parlarsi di semplice certificazione, ma se trattasi di graduatoria del concorso, allora è indubbio che essa sia frutto di una attività di valutazione/certificazione della PA, sia pure di una valutazione/certificazione (che avrebbe dovuto essere) formata sulla base di precedenti atti.

E in tal caso, dovrà parlarsi di atto pubblico (che appartiene alla intera Commissione).

Il giudice di rinvio dovrà, tra l’altro, risolvere anche tale questione, tenendo comunque presente che, sia l’attività ricognitiva e certificativa, sia quella valutativa, presuppongono, come si è detto, la preesistenza dei documenti (scil. degli "strumenti probatori") rispecchianti le precedenti attività (da riconoscere, certificare e/o valutare).

La liquidazione a rimborso delle spese reclamate dalla PC compete, eventualmente, al giudice del rinvio.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata, per il capo B) nei confronti di tutti gli imputati, e per il capo A), nei confronti di V.S. e Z.I., con rinvio alla Corte di appello di Bolzano per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *