T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-06-2011, n. 5540 Prodotti agricoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la nota impugnata dell’8 luglio 2010 è stata adottata in esecuzione delle previsioni contenute nella sentenza del Tribunale n. 3464/2010 (RG TAR Lazio n. 7273/2009);

– che avverso la predetta nota, la ricorrente propone le analoghe censure contenute nel precedente ricorso RG n. 7273/2009, tanto che, al riguardo, è sufficiente, in questa sede, richiamare tutti gli argomenti esposti nella citata sentenza n. 3464/2010;

– che, tuttavia, a fronte di quanto indicato nel punto 2.3 della citata sentenza n. 3464/2010, la ricorrente continua a ritenere non esigibile, ai sensi della legge n. 33/2009, il prelievo supplementare relativo all’annata 1996/1997, invocando la sentenza n. 1113 del 21 giugno 2002 del Tribunale di Bologna (nella causa iscritta al RG n. 817/1999) che ha invece ordinato la restituzione alla ricorrente della somma trattenuta per quella campagna dal primo acquirente (cfr punto 2.3 della sentenza n. 3464/2010);

– che, a seguito di ordinanza istruttoria n. 3503/2011 della Sezione, AGEA ha rappresentato che, nella controversia all’esame del Tribunale civile di Bologna (la cui sentenza n. 1113/2002 è stata depositata in giudizio), la pronuncia è stata riformata dalla Corte di Appello che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo (sentenza non sospesa, sulla quale pende ricorso per Cassazione);

– che, altresì, l’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 1492/1998, nuovamente depositata all’odierna camera di consiglio (e già scrutinata con la citata sentenza n. 3464/2010), non è pertinente al caso in esame in quanto ha ad oggetto l’assegnazione delle QRI e non la richiesta di prelievo supplementare per l’annata 1996/1997;

– che, pertanto, non risultando più sospesa ovvero annullata la richiesta di prelievo relativamente all’annata 1996/1997 (di cui alla citata sentenza n. 1113 del 21 giugno 2002 del Tribunale di Bologna, riformata in appello), risulta corretta la determinazione da parte di AGEA del prelievo contenuta nella nota impugnata per la quale è possibile richiedere la rateizzazione ai sensi della legge n. 33 del 2009 (che deve quindi ritenersi esigibile sulla base della normativa citata, non essendovi allo stato un provvedimento giurisdizionale che sospenda l’esecuzione del predetto prelievo supplementare relativo all’annata 1996/1997);

– che con riferimento alle altre annate lattiere di cui alla nota impugnata (2005/2006 e 2007/2008), la nuova richiesta di AGEA risulta in linea con quanto previsto nella citata sentenza n. 3464/2010, le cui argomentazioni che hanno portato al rigetto delle relative censure – come detto – si richiamano integralmente in questa sede;

– che, con riferimento alle recenti relazioni dei Carabinieri dell’aprile 2010 e della Commissione di indagine sul tenore di materia grassa, ora richiamate nel ricorso in esame, la scelta sulle iniziative da intraprendere al riguardo è a carico dei produttori interessati (ad esempio, non accettare la rateizzazione e proseguire nei giudizi già instaurati dinanzi alla A.G. provando l’illegittimità dei calcoli effettuati per l’individuazione degli importi dei prelievi) e della stessa AGEA in sede di (eventuale) autotutela;

– che, per quanto riguarda il mancato conteggio dei recuperi effettuati da AGEA sulla liquidazione dei contributi PAC, la ricorrente si è limitata ad una mera allegazione senza produrre alcuna documentazione sull’avvenuta compensazione ovvero sull’entità di tale operazione;

– che, pertanto, il ricorso va respinto;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore di AGEA delle spese processuali che si liquidano in euro 1000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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