Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 21-06-2011, n. 24841 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rrente, avv. Dell’Aiuto Gianni, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 8.07.2009 la Corte d’Appello di Cagliari confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a M.F. quale colpevole di avere eseguito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza di titoli abilitativi un fabbricato a uso residenziale di circa 50 mq e per avere proseguito i lavori nonostante l’ordine di sospensione fatto accertato il 23 febbraio 2004 con prosecuzione dei lavori fino all’8 aprile 2005 quando l’opera abusiva era stata sequestrata per la costatata trasformazione di un loggiato in volume.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato eccependo la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 522 c.p.p. perchè, all’udienza 4.04.2007, era stata elevata contestazione suppletiva e il giudice aveva disposto la notifica all’imputato dell’estratto del verbale omettendo di "informare l’imputato" della possibilità di richiedere un termine a difesa.

Denunciava:

– mancata assunzione di prova decisiva per sentire testimoni sulla data di ultimazione delle opere;

– violazione di legge; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla disconosciuta condonabilità delle opere ultimate entro il 31.03.2003, nonchè sull’esistenza del vincolo paesaggistico mancando la prova che il riu Foxi fosse inserito nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Cagliari.

Chiedeva l’annullamento della sentenza. L’eccezione procedurale è infondata.

Non risulta violato, infatti, il dettato dell’art. 522 c.p.p. perchè, quando nel corso dell’istruzione dibattimentale emerga un reato connesso e l’imputato sia contumace o assente, il PM chiede al giudice che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato e tale procedura è stata osservata all’udienza del 4.04.2007 in cui è stato disposto il rinvio del dibattimento per l’espletamento del suddetto incombente.

Nel resto il ricorso è manifestamente infondato.

Sull’affermazione di responsabilità il ricorso non è puntuale perchè censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico degli imputati e confutata ogni obiezione difensiva.

Nel caso in esame, è stato ritenuto, con adeguata e logica motivazione basata sulle constatazioni degli investigatori, che l’imputato abbia commesso le contravvenzioni contestatigli essendo stato accertato, in fatto, l’esecuzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza di titoli abilitativi di un fabbricato a uso residenziale di circa 50 mq e la prosecuzione dei lavori, nonostante l’ordine di sospensione, fino all’8 aprile 2005.

Essendo risultato che i lavori erano ancora in corso, il vano – privo d’intonaci e d’infissi e privo dell’integrale copertura – veniva sequestrato, sicchè nessun ulteriore approfondimento istruttorio era necessario per stabilire la data di ultimazione dei lavori con la conseguenza che l’opera non era condonabile e che i reati non erano prescritti alla data della pronuncia della sentenza d’appello.

Non è puntuale, infine, la censura sulla ritenuta configurabilità del reato paesaggistico essendo emerso dalla dichiarazione del vigile urbano V., basata su specifici accertamenti svolti dall’Ufficio tecnico del Comune di Villasimius, che l’abuso ha interessato la fascia di rispetto del torrente Foxi incluso nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Cagliari, dato che il ricorrente genericamente contesta.

L’inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (Cassazione SU n. 32/2000, De Luca, RV. 217266).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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