Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 21-06-2011, n. 24840 Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12.03.2010 la Corte d’appello di Messina dichiarava estinte per prescrizione le contravvenzioni sismiche e confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a T.O. e a M. S. quali colpevoli di avere realizzato, in difformità del permesso di costruire, una terza elevazione su un immobile preesistente (per circa 47 mq) e una quarta elevazione anche dopo l’emissione dell’ordinanza di sospensione dei lavori in Capo d’Orlando l’11.09.2004.

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge; mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione:

– sulla determinazione della pena riformata in peius perchè, a seguito della declaratoria dì estinzione del reato sismico, era stata ridotta di tre giorni la pena detentiva e aumentata, quella pecuniaria, di Euro 3.000;

– sulla disapplicazione della normativa del condono edilizio, nonchè mancata assunzione della prova decisiva costituita dall’esame di due testi che avrebbero deposto sulla data di esecuzione dei lavori.

Chiedevano l’annullamento della sentenza.

Il primo motivo è fondato perchè la corte territoriale, che ha dichiarato l’estinzione della contravvenzione sismica, ha applicato agli imputati la pena di giorni 15 di arresto Euro 13.000 d’ammenda maggiore di quella che era stata applicata dal tribunale giorni 18 d’arresto Euro 10.000 d’ammenda.

Per il ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie il computo ha luogo calcolando Euro 38 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva, donde l’evidente maggiorazione in assenza di specifica impugnazione del PM sul punto e senza tener conto dell’estinzione di uno dei reati che avevano determinato la pena originaria della pena inflitta nel precedente grado del giudizio.

Pertanto, il reato, accertato l’11.09.2004, è prescritto perchè il termine massimo di anni 4 mesi 6, non aumentabile per l’inapplicabilità ratione temporis della normativa sul condono edilizio, è decorso l’11.03.2009 prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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