T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-06-2011, n. 5557 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso indicato in epigrafe gli istanti, premesse le complesse vicende che avevano interessato il loro rapporto di lavoro con la Cassa resistente, sino all’avvenuto trasferimento alle dipendenze della P. immobiliare affidataria mediante pubblica gara della gestione del patrimonio immobiliare della Cassa stessa, esponevano che detto Ente decideva di dare disdetta del contratto sottoscritto con la P. e conseguentemente, quest’ultima avviava la procedura di mobilità nei confronti dei dipendenti, ad essa trasferiti dalla Cassa, conclusasi in data 30.12.2010 senza che sia intervenuto alcun accordo;

Considerato che gli istanti precisavano di aver impugnato la procedura di gara con ricorso n. RG 1297/011 pendente innanzi a questo Tribunale e di aver proposto azione in sede civile per l’annullamento del licenziamento irrogato e per la declaratoria dell’obbligo della Cassa di reinserirli alle sue dipendenze;

Considerato, pertanto, che i ricorrenti chiedevano l’accesso agli atti relativi alla procedura indetta dall’ACNPR per l’affidamento a terzo soggetto della gestione del patrimonio immobiliare della medesima ACNPR;

Rilevato che la Cassa adempiva parzialmente alle richieste di accesso, concedendo l’ostensione della lettera di invito a partecipare alla procedura, del capitolato speciale d’appalto, dei verbali di gara e della lettera di aggiudicazione;

Rilevato che il parziale diniego era motivato dalla Cassa per difetto di titolarità di una posizione differenziata in capo agli istanti, rinvenibile invece in capo ai concorrenti che avevano partecipato alla procedura selettiva;

Rilevato, pertanto, che i ricorrenti chiedevano l’annullamento delle note impugnate per la parte in cui negavano parzialmente la documentazione richiesta e conseguentemente la declaratoria dell’obbligo della Cassa a consentire l’accesso;

Rilevato che si costitutiva la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali, insistendo per il rigetto del ricorso e precisando la carenza dell’interesse sotteso all’accesso in capo ai ricorrenti, in quanto non qualificabili come soggetti partecipanti alla gara né che avrebbero potuto partecipare;

Ritenuto che non risulta contestata la pendenza di controversie sia in sede amministrativa che civile e che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di esprimersi sul punto dell’interesse all’accesso, affermando che "…il diritto di accesso non è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti, e l’accesso ai documenti va consentito anche quando la relativa istanza è preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, senza che sia possibile operare alcun apprezzamento in ordine alla ammissibilità ovvero alla fondatezza della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intenda proporre, la cui valutazione spetta soltanto al giudice chiamato a decidere…" (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 28 settembre 2010, n. 7183);

Considerato, tuttavia, che la giurisprudenza ha, altresì, circoscritto i limiti in cui sussiste la legittimazione al ricorso avverso gli atti di una gara, sino ad affermare da ultimo che "La mera partecipazione (di fatto) alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso. La situazione legittimante costituita dall’intervento nel procedimento selettivo, infatti, deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva. Pertanto, la definitiva esclusione o l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva." (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 07 aprile 2011, n. 4);

Ritenuto che, nella specie, gli atti richiesti sono finalizzati alla verifica della legittimità della procedura di esternalizzazione del servizio da parte della Cassa resistente, che costituisce presupposto della messa in mobilità dei ricorrenti medesimi, nonché alla conoscenza degli accordi negoziali intercorsi con l’aggiudicatario;

Ritenuto, dunque, per quanto sopra precisato, che la legittimazione a censurare la procedura di gara è rinvenibile in capo agli istanti unicamente per quanto concerne gli aspetti che attengono alla determinazione dell’amministrazione a contrarre ed alle eventuali illegittimità derivate sull’aggiudicazione, nonchè sui profili di invalidità eventuale del contratto, mentre non può essere rinvenuta con riguardo all’impugnazione degli atti di gara relativamente ad aspetti attinenti allo svolgimento della medesima procedura;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto solo in parte e con riferimento alla determinazione a contrarre e di indizione della gara, al provvedimento di aggiudicazione dell’appalto alla Reg Tekna s.r.l. e al conseguente contratto, mentre deve essere respinto relativamente alla richiesta di domandeofferte delle ditte partecipanti (cui peraltro non è stato notificato il ricorso di accesso);

Ritenuto, pertanto, di dover ordinare all’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti di consentire l’accesso e l’estrazione di copie – previo pagamento delle relative spese – limitatamente ai documenti amministrativi sopra specificati;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina alla Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti di consentire l’accesso e l’estrazione di copie – previo pagamento delle relative spese – limitatamente ai documenti amministrativi specificati in motivazione. Respige la domanda con riguardo alla richiesta di accesso alle domandeofferte di partecipazione alla gara. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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