Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 21-06-2011, n. 24837

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 23.03.2010 la Corte d’appello di Messina confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado ad A.G. quale colpevole di avere realizzato una tettoia in territorio costiero compreso nella fascia di 300 metri dalla linea della battigia in Messina il 6.09.2002.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato paesaggistico per l’insussistenza di vincoli sull’area de qua e sulla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il secondo motivo è fondato.

Il reato, accertato il 6 settembre 2002, è prescritto perchè il termine massimo di anni 4 mesi 6 aumentato di mesi 2 giorni 9 (per un rinvio del dibattimento richiesto dal difensore) e di anni 1 giorni 20 (sospensione disposta in appello ex L. n. 125 del 2008); non è applicabile, invece, la sospensione per condono edilizio stante che l’opera insiste in zona vincolata; cfr. Cassazione Sezione 3^ n. 33297/2005, RV. 232187; Sezione 3^ n. 19719 RV. 236749 è decorso il 5 giugno 2008 prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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