Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-10-2011, n. 22599 Agevolazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Fra le parti private un epigrafe era stipulato il 6 novembre 2001 un contratto di apertura di credito di durata (quasi) quinquennale che conteneva la seguente clausola: "Verificandosi diminuzione della capacità cauzionale degli stabili per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per altra causa qualsiasi, nessuna esclusa od eccettuata, La Banca, a sua discrezione, avrà facoltà di ridurre l’apertura di credito e conseguentemente ripetere la somma che giudicasse rimanere scoperta di garanzia, di chiedere la risoluzione del contratto oppure, se del caso, un congruo supplemento di ipoteca o altra garanzia". Sul presupposto che tale pattuizione configurasse una facoltà di recesso ad nutum dal contratto, che ne escludeva sostanzialmente la durata superiore ai diciotto mesi (condizione di applicabilità della agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15); l’Ufficio tributario richiedeva il pagamento delle imposte ipotecaria e di bollo dovute sul rogito.

L’Agenzia del Territorio ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di Bologna che ha accolto l’impugnazione dei contribuenti.

Questi resistono con controricorso.
Motivi della decisione

La CTR ha motivato: "A parere di questa Commissione il significato letterale e sostanziale della clausola non configura un recesso od nutum. Infatti il significato da dare all’insieme dei concetti espressi nella clausola in questione consiste nel senso che la facoltà di recesso è subordinata al verificarsi di una diminuzione della capacità cauzionale degli stabili "per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per altra causa qualsiasi, nessuna esclusa od eccettuata …". Cioè l’Istituto mutuante ha la facoltà di recedere dal contratto soltanto nel caso in cui si verifichi diminuzione delle garanzie cauzionali a prescindere dai motivi che l’hanno determinata (deprezzamento degli stabili o altre cause). In tal modo le condizioni per l’anticipata risoluzione del finanziamento risultano collegate a precise circostanze di fatto obiettivamente accertabili e quindi non vengono rimesse al mero arbitrio dell’Istituto mutuante".

Col ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 u.c. e "del canone ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c.", nonchè vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria.

La censura di violazione di legge è inammissibile perchè non evidenzia un contrasto fra la interpretazione della norma applicata dalla CTR ed una diversa lettura della medesima disposizione normativa che sarebbe quella giuridicamente corretta, ma sostiene che la norma sarebbe stata erroneamente applicata al contratto dedotto in giudizio perchè quest’ultimo esprimerebbe una volontà contrattuale diversa da quella ricostruita dalla CTR. Critica quindi non la interpretazione della legge siccome applicata dalla sentenza impugnata sibbene il giudizio di fatto espresso dai giudici sul significato della clausola in questione.

Giudizio di fatto che – al contrario di quanto sostenuto con la deduzione del vizio di motivazione – risulta adeguatamente giustificato dal richiamo del tenore letterale della testo contrattuale, il cui significato è ricostruito attraverso il senso proprio delle parole e la loro connessione sintattica.

Va quindi respinto il ricorso. E’ giustificata la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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