Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 21-06-2011, n. 24834 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rente, avv. Esposito Francesco Saverio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 25.03.2009 la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado ad A.G. e a M.A.M. quali responsabili di avere eseguito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico un terrazzamento pavimentato di mq. 24, sostenuto da pietre poste su una base di calcestruzzo, modificando una preesistente scarpata mediante opere di sbancamento (fatto accertato il 2 dicembre 2004).

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge; contraddittorietà e illogicità della motivazione:

– sull’affermazione di responsabilità stante che i testi indicati della difesa avevano riferito che la preesistente piazzola era stata restaurata sistemando piastrelle smosse e un muretto a secco che era caduto, donde l’insussistenza della violazione paesaggistica;

– sull’omessa declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione senza valide argomentazioni risultando, sulla base di deposizioni testimoniali, che il terrazzamento era stato restaurato quattro anni prima del sopralluogo.

Chiedevano l’annullamento della sentenza e l’eliminazione della condizione apposta la beneficio della sospensione condizionale della pena.

Sull’affermazione di responsabilità il ricorso non è puntuale perchè censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico degli imputati e confutata ogni obiezione difensiva.

Nel caso in esame, è stato ritenuto, con adeguata e logica motivazione basata sulle constatazioni degli investigatori e su rilievi fotografici, che i ricorrenti hanno realizzato, in una zona vincolata, un terrazzamento pavimentato di mq. 24, sostenuto da un muro a secco posto su una base di calcestruzzo, modificando una preesistente scarpata mediante opere di sbancamento.

Alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte la previsione normativa (l’esecuzione di lavori o di modificazione ambientale in zona vincolata senza o in difformità della prescritta autorizzazione) "configura un reato formale, la cui struttura non prevede il vetrificarsi di un evento di danno", sicchè "ai fini della realizzazione del reato, basta che l’agente faccia un diverso uso rispetto alla destinazione del bene protetto dal vincolo paesaggistico, mentre non e necessario che ricorra l’ulteriore elemento dell’avvenuto alterazione dello stato dei luoghi" (Cassazione Sezione 3^ n. 564/2006, Villa, RV. 233012).

Pertanto è irreprensibile la motivazione dei giudici di merito che hanno rilevato che l’opera, eseguita in assenza di nulla osta, era oggettivamente non irrilevante e astrattamente idonea a incidere sul contesto ambientale.

Ne consegue che non può essere messa in discussione la sussistenza del reato avendo l’intervento sopraindicato comportato una modifica stabile, strutturale e funzionale del tessuto urbanistico- territoriale idonea a modificare, in modo innovativo, rilevante e definitivo l’assetto ambientale.

Va, infine, ricordato che nelle aree vincolate sono consentiti esclusivamente piccoli interventi di restauro conservativo su edilizia esistente consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purchè non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; nell’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie o altre opere civili e sempre che si tratti di attività e opere che non alterino l’assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purchè previsti e autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

I ricorrenti sostengono che l’opera de qua è stata realizzata quattro anni prima del sopralluogo (avvenuto il 2 dicembre 2004), sicchè il reato dovrebbe ritenersi estinto per prescrizione.

La corte territoriale ha respinto la tesi difensiva, osservando che l’esecuzione dell’opera doveva collocarsi in epoca immediatamente precedente all’intervento della polizia municipale senza alcun approfondimento sul punto.

La data di commissione del reato paesaggistico non è, dunque, quella indicata nell’imputazione essendo certo che il terrazzamento era stato già eseguito alla data del sopralluogo.

Pertanto, non essendo certo il termine iniziale della prescrizione, non può escludersi che quello finale fosse decorso alla data della pronuncia d’appello, sicchè la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *