Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-10-2011, n. 22598 Passività

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Decidendo in sede di rinvio dalla corte di cassazione (che aveva accolto il ricorso dei contribuenti rimettendo al giudice di merito di considerare "deducibili, alle condizioni e nei limiti del D.P.R. n. 637 del 1972" le passività da mutuo ipotecario dedotte a riduzione del valore di immobile caduto in successione) la CTR della Puglia ha dichiarato "ricomprendibili tra le passività deducibili dall’attivo tributario le somme corrisposte per il pagamento del mutuo ipotecario contratto con la Sparkasse di (OMISSIS), ammontanti ad Euro 215.439,47, riducendo conseguentemente l’imponibile della somma di Euro 215.439,47".

Agenzia delle Entrate e Ministero delle Finanze ricorrono per la cassazione della sentenza con due motivi. Gli intimati resistono con controricorso.
Motivi della decisione

In relazione alle eccezioni sollevate col controricorso va osservato che il ricorso è tempestivo, ex art. 325 c.p.c., in quanto affidato per la notifica il 20 marzo 2007 (rispetto al 3 febbraio 2006, data di pubblicazione della sentenza non notificata); e che la difesa delle ricorrenti è affidata per legge all’Avvocatura dello Stato, sicchè non richiede specifico conferimento di procura (Cass. 2005/23020).

Il primo motivo di ricorso è fondato. Con esso si lamenta estrapetizione (violazione degli artt. 112 e 132 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) avendo la CTR dichiarato deducibile la somma di Euro 215.439,47 ancorchè i contribuenti – come risulta dalla stessa sentenza impugnata – avessero domandato il riconoscimento della passività di L. 192.720.000.

Col secondo motivo si deduce motivazione insufficiente su punto decisivo. Si sostiene che la CTR non abbia adeguatamente motivato la ritenuta ricorrenza delle "condizioni" e dei "limiti del D.P.R. n. 637 del 1972" entro i quali soltanto la Corte di cassazione aveva riconosciuto la detraibilità del debito ipotecario. li motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè non riproduce il contenuto dei documenti (attestazioni bancarie e di iscrizione ipotecaria) dei quali la CTR non avrebbe tenuto debito conto, e dei passi delle difese con i quali ne sarebbe stata evidenziata la valenza probatoria.

Va dunque accolto solo il primo motivo, e decisa la causa nel merito (non essendo necessari altri accertamenti di fatto) riducendo di L. 192.720.000 l’imponibile indicato nell’avviso oggetto del ricorso introduttivo della lite.

Le spese del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e respinge il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito – riduce di L. 192.720.000 l’imponibile indicato nell’avviso oggetto dell’originario ricorso dei contribuenti. Condanna questi ultimi al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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