Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 21-06-2011, n. 24915

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.D. ricorre personalmente avverso la sentenza in data 14-6-2010 con la quale il Giudice di Pace di Udine lo ha dichiarato responsabile dei reati di minaccia, percosse e lesioni in danno di L.R. e condannato alla pena di legge.

Il ricorrente deduce esclusivamente violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato rinvio dell’udienza del 6-4-2009 per concomitante impegno professionale del difensore, avv. Giovanni Adami, dinanzi al Tribunale di Lecco. Benchè l’impedimento fosse stato comunicato il 3-4-2009, non appena il legale era venuto a conoscenza della coincidenza dei due processi, l’istanza di differimento dell’udienza non era presa in considerazione del GdP il quale neppure nella motivazione della sentenza ne faceva alcun riferimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Invero la consultazione degli atti dimostra che il primo giudice ha omesso qualsiasi valutazione in ordine all’istanza di rinvio del difensore dell’imputato, motivata da concomitante impegno professionale. Ne consegue, secondo costante giurisprudenza di questa corte – in base alla quale il giudice deve comunque pronunciarsi sulla predetta istanza, accogliendola o rigettandola, ma non può astenersi dall’esaminarla e dall’adottare una qualsiasi decisione in merito, limitandosi a nominare un sostituto del difensore ex art. 97 c.p.p., comma 4 (Cass. 33553/2009), il difetto di assistenza del prevenuto, con nullità assoluta che si riflette su tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza.

Segue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Udine.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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