Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-10-2011, n. 22597 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Papacamana s.a.s. di Giuseppe e Leonardo Camana ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’Invim decennale col quale era stato rettificato in aumento il valore finale di un immobile sito in comune di (OMISSIS). Il ricorso è stato accolto in entrambi i gradi del giudizio di merito. L’agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR con tre motivi. La società contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

La CTR ha osservato che la contribuente aveva dimostrato che nel corso del giudizio al fabbricato erano state attribuite rendite catastali che, moltiplicate per il coefficiente di rivalutazione applicabile agli immobili di categoria D, ne individuavano un valore inferiore a quello finale dichiarato. "Ai fini dell’applicabilità di tale risultato alla contestazione in esame va rilevato che la Corte di Cassazione, con Sentenza del 17/6/2005 n. 13077 ha precisato che l’attribuzione della rendita catastale, con riferimento agli immobili di categoria D, opera sin dal momento della richiesta del contribuente, e non solo dalla data in cui viene attribuita dall’Amministrazione Finanziaria". Ha quindi respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la rettifica del valore dichiarato era illegittima.

I tre motivi di ricorso (ben comprensibili, e non generici, come sostenuto dalla resistente) sono fondati.

Col primo si lamenta (ex art. 360 c.p.c., n. 3) che la CTR abbia disapplicato il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 che per la valutazione degli immobili ai fini delle imposte di registro ed Invim stabilisce il criterio del valore venale in comune commercio.

Col secondo (art. 360, n. 3) si deduce la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 e L. n. 154 del 1988, art. 12 che – per gli immobili non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita – escludono il potere di rettifica quando il valore dichiarato supera quello risultante dalla moltiplicazione dei coefficienti catastali solo se il contribuente abbia richiesto nell’atto l’applicazione del criterio di valutazione automatica. Col terzo (ex art. 360 c.p.c., n. 5) si afferma vizio di motivazione contraddittoria, perchè la CTR ha da una parte dichiarato "legittimo il ricorso dell’Ufficio ai valori venali in comune commercio" e, dall’altra, ha ritenuto che "l’attribuzione della rendita catastale, con riferimento agli immobili di categoria D, opera sin dal momento della richiesta del contribuente, e non solo dalla data in cui viene attribuita dall’Amministrazione Finanziaria".

Nella specie, è pacifico che, alla data di riferimento dell’invim decennale oggetto di rettifica del valore finale dichiarato dalla società contribuente, l’immobile era privo di rendita catastale, che gli è stata attribuita in costanza di processo. Non era dunque applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 che – alla condizione ivi prevista – esclude da rettifica il valore o il corrispettivo "degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita". Il D.L. n. 70 del 1988, art. 12 (convertito nella L. n. 154 del 1988) estende l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 agli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita purchè il contribuente dichiari nell’atto "di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo". Nella specie è pacifico (risulta dalla narrativa dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza impugnata ed anche dal tenore delle difese spiegate in questo grado dalla resistente) che la richiesta di applicazione del criterio di valutazione automatica nella dichiarazione Invim decennale non era stata fatta (nè era stato seguito il procedimento in proposito previsto dal D.L. n. 70 del 1988, art. 12).

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa ad altra sezione della CTR della Lombardia perchè ripeta il giudizio esaminando le questioni di merito rimaste assorbite dalla erronea affermazione che, nella specie, non sussistesse il potere di rettifica in quanto era stato dichiarato un valore superiore a quello risultante ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4. In sede di rinvio saranno regolate anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *