Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 21-06-2011, n. 24914

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il PG presso la CdA di Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudicante ha dichiarato ndp nei confronti di R.N. e A. G., imputati del delitto di cui all’art. 595 c.p., per tacita remissione di querela, in quanto la PO, benchè avvisata che la sua mancata comparizione in udienza sarebbe stata interpretata come volontà di rinunziare all’istanza punitiva, era rimasta assente nell’udienza di trattazione.

Il ricorrente deduce violazione di legge, atteso che la prevalente giurisprudenza di legittimità esclude che alla condotta sopra descritta possa esser data la "lettura" di cui alla impugnata sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso e fondato e merita accoglimento.

La sentenza impugnata va annullata con rinvio – per il giudizio – al GdP di Avellino.

Invero, le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n. 46088 del 2008, rie. PM in proc. Viele, RV 241357, hanno chiarito che nel procedimento davanti al GdP, instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, in modo da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio, per il giudizio al giudice di pace di Avellino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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