T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 1663

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, in data 23.12.2006 ha presentato domanda di assegnazione di alloggi E.R.P. al Comune di Milano, dichiarando, tra l’altro, di non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle proprie esigenze, nell’ambito del territorio nazionale e all’estero.

Successivamente all’accoglimento della predetta domanda, la posizione della ricorrente è stata tuttavia cancellata dalla graduatoria in data 18.1.2011.

L’Amministrazione comunale fonda l’adottata determinazione sull’accertamento della proprietà, a favore della ricorrente, di un immobile sito in Brembate (BG).

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince effettivamente che la stessa è proprietaria di un "monolocale privo di servizio igienico" di mq 34, posto nel Comune di Brembate; che l’immobile ha tuttavia subito un pignoramento, derivante da atto di precetto notificato in data 16.5.2005 e che è stato posto all’asta, fissata per il giorno 1.3.2011.

Il Comune sostiene che il pignoramento non sarebbe titolo idoneo a trasferire il diritto di proprietà e che l’indisponibilità di fatto dell’immobile non sarebbe equiparabile in termini giuridici al trasferimento di proprietà; la ricorrente non avrebbe, quindi, provato il trasferimento della proprietà, nel qual caso il Comune ne avrebbe preso atto.

Nel corso dell’udienza il difensore della ricorrente ha comunicato che il Comune, a seguito della produzione di documentazione attinente all’avvenuto trasferimento della proprietà, ha provveduto all’inserimento in graduatoria, chiedendo pertanto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Il difensore del Comune ha chiesto, tuttavia, la compensazione delle spese.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, per non avere la ricorrente tempestivamente posto a conoscenza del Comune la vicenda espropriativi in fieri.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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