Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-10-2011, n. 22596 Appello del contribuente e dell’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CTR dell’Aquila ha accolto l’appello proposto dalla Regione Abruzzo avverso la sentenza 38/04/2005 della locale Commissione Provinciale. La contribuente s.r.l. Microperi ricorre per la cassazione della decisione lamentando che in primo grado aveva eletto domicilio presso il proprio difensore ma che l’atto d’appello è stato notificato al proprio legale rappresentante, fra l’altro in un indirizzo diverso dalla sede sociale, nel frattempo trasferita.

La Regione Abruzzo non si è difesa.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Risulta dagli atti (che questa corte può esaminare, per la natura del vizio dedotto) che la contribuente – non costituita davanti alla CTR – aveva eletto domicilio col ricorso introduttivo presso il proprio difensore D.F.L., in via Lilli n. 2 di Pescara, e che l’atto di appello è stato spedito, ex art. 149 c.p.c., al legale rappresentante della società, in (OMISSIS). E’ altresì fondata la osservazione che la notificazione non risulta perfezionata neppure invalidamente, perchè non è stata prodotta in giudizio la cartolina avviso di ricevimento dell’atto notificato.

La decisione impugnata va dunque cassata senza rinvio, perchè il giudizio – dopo la sentenza di primo grado – non avrebbe potuto essere proseguito ( art. 382 c.p.c.).

Le spese di giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Condanna la Regione Abruzzo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400 oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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