Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 21-06-2011, n. 24913 Incompetenza per materia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Asola, con sentenza 14-6-2010, ha assolto C.M. e C.R. dal reato di lesioni personali semplici in danno di M.E., commesso il (OMISSIS), "perchè contraddittoria la prova che il fatto sussista".

Benchè la p.o. avesse dichiarato di essere stato aggredito fuori da un locale notturno dagli imputati, e i testi A. e Ma. avessero riferito di averlo visto rialzarsi da terra mentre i fratelli C. si allontanavano, e per quanto le lesioni fossero attestate da referto medico, il primo giudice riteneva che la versione di M., non costante sul punto della specifica condotta tenuta da ciascuno dei prevenuti, non fosse idonea, alla stregua delle testimonianze A. e Ma., a dar conto della partecipazione di ciascun imputato al reato.

Ricorre il PG di Brescia per chiedere l’annullamento della sentenza, deducendo, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), non avendo il primo giudice rilevato la propria incompetenza per materia pur essendo risultato, dalla testimonianza della p.o. e dalla documentazione medica prodotta, che la malattia aveva avuto una durata superiore ai quaranta giorni.

Con il secondo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione avendo il primo giudice ritenuto la versione della p.o. contraddetta da quella dei testi A. e Ma., senza considerare, da un lato, che gli stessi non avevano assistito al fatto, dall’altro che, essendo intervenuti poco dopo, avevano dato conto di una situazione ( M. che si rialzava da terra lamentando dolore al viso e al ginocchio, mentre Ma. aveva in precedenza pure assistito alla lite nel locale) compatibile con la versione della p.o..
Motivi della decisione

E’ fondato il primo motivo del ricorso, nel quale resta assorbito il secondo. Poichè, infatti, il PG ricorrente assume che dal dibattimento è risultata una durata della malattia della p.o. superiore ai venti giorni, il primo giudice, non avendo addotto motivi per non condividere tale risultanza, avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza per materia, competente essendo in tal caso il tribunale monocratico.

Seguono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Mantova.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al PM presso il Tribunale di Mantova, competente per materia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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