T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 1662

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo

La ricorrente, madre di un neonato e convivente con il coniuge, ha presentato domanda per l’inserimento nella graduatoria per l’assegnazione di un alloggio E.R.P., evidenziando la particolare situazione di difficoltà abitativa (monolocale in condizioni antigeniche).

A seguito di quanto precede è stata utilmente collocata nella graduatoria relativa al primo semestre 2010.

In data 9.6.2010 ha presentato una domanda in deroga ex art. 14 del R.R. n. 1/2004, che è stata tuttavia respinta in data 30.7.2010.

Avverso il predetto diniego presentava ricorso gerarchico, che non è stato accolto dal Comune resistente con provvedimento in data 21.10.2010.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, essendo il provvedimento impugnato insufficientemente motivato.

Nel provvedimento del 30.7.2010 il Comune ha precisato che "la situazione abitativa di sovraffollamento e di affitto oneroso risulta già punteggiata nella domanda di bando", mentre con il decreto con cui il ricorso è stato respinto il 21.10.2010, ha "ritenuto che non vengono forniti elementi di valutazione differenti rispetto a quelli che hanno supportato il provvedimento di rigetto".

A parere della Sezione il Comune ha nella specie omesso di considerare che, successivamente alla partecipazione della ricorrente al bando ordinario ed alla conseguente formazione della graduatoria, la stessa aveva cessato il proprio rapporto di lavoro.

Il ricorso va pertanto accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese vanno compensate, essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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