Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-10-2011, n. 22595

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

mento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto in sede di appello il ricorso proposto dai venditori C., E. e F.V. avverso l’avviso di rettifica del valore finale, ai fini Invim, dell’immobile compravenduto con rogito Ramaccioni 21.02.2001. I contribuenti resistono con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile, perchè la copia della sentenza impugnata prodotta ex art. 369 c.p.c. è incompleta, e manca delle pagine in cui sarebbe contenuta la parte della motivazione avverso la quale si rivolgono le censure spiegate col ricorso, sicchè questa corte non è in grado di verificarne il fondamento.

Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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