Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 21-06-2011, n. 24912 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica di Palermo ricorre avverso la sentenza in data 4-5-2010 con la quale il Giudice di Pace di Trapani ha assolto F.G., "perchè vi è dubbio sull’esistenza di una causa di giustificazione", dai reati di lesioni personali semplici, ingiuria e minaccia, commessi il (OMISSIS). Il primo giudice ha ritenuto insufficienti a riscontrare la versione della p.o., costituita parte civile, le testimonianze di O. L. (che aveva visto l’imputato e la p.o. A.S. litigare e scambiarsi parolacce e non era intervenuto per evitare di essere colpito) ed O.F. (che non era stato in grado di riferire chi avesse colpito per primo, così tuttavia avvalorando la reciprocità dei colpi), nonchè il referto del pronto soccorso, peraltro rilasciato ad A. ventiquattrore dopo il fatto. Il PG ricorrente, che chiede l’annullamento della sentenza, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione non avendo il GdP in primo luogo indicato quale sarebbe la causa di giustificazione e i fatti a sostegno di essa. In secondo luogo per aver concluso per l’inesistenza di elementi di conferma delle accuse contenute in querela, pur avendo richiamato le testimonianze degli O., che, insieme con il referto relativo alle lesioni, sono idonee a riscontrare la versione della p.o. di aver avuto un litigio con F. e di essere stato colpito, ingiuriato e minacciato. Per la minaccia e le lesioni l’eventuale provocazione da parte di A., ove provato che fosse stato lui ad iniziare la lite, avrebbe influenza al massimo ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, ma non varrebbe a legittimare il dubbio sulla ricorrenza della legittima difesa, non essendo stati allegati, ne risultando aliunde, fatti da cui possa desumersi l’esimente. Quanto all’ingiuria, la motivazione è carente in quanto il primo giudice avrebbe potuto applicare una delle esimenti di cui all’art. 599 c.p. a prescindere dall’accertamento dell’attribuibilità all’uno o all’altro della responsabilità dell’inizio della lite.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il primo giudice, oltre a non aver indicato la causa di giustificazione il dubbio sulla cui sussistenza ha condotto alla pronuncia assolutoria, nè gli elementi a sostegno di tale dubbio, ha completamente trascurato l’esame dei dati obiettivi (referto medico) e testimoniali ( O.L. e O.F.) favorevoli alla prospettazione accusatoria, in esito al quale soltanto si sarebbe dovuta valutare la ricorrenza delle esimenti della ritorsione o della provocazione quanto all’ingiuria, e quella dell’attenuante della provocazione quanto agli altri reati, nonchè la possibilità, peraltro meramente ipotetica, della legittima difesa. Segue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Trapani.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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