T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 1661

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con nota n. 10618 del 6.6.2008 l’Ispettorato Territoriale della Lombardia, premessa la segnalazione di interferenze provocate dall’impianto appartenente all’emittente ricorrente LatteMiele, ubicato in località Pero (MI), dopo aver inoltrato comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90 ed aver compiuto la relativa istruttoria, diffidava la stessa dal proseguire nell’esercizio del predetto impianto.

Con nota n. 1252 del 22.1.2010 l’Ispettorato comunicava alla ricorrente che avrebbe provveduto "ad effettuare dei rilievi tecnici in contraddittorio tra le parti, con presidio degli impianti interessati per la verifica delle interferenze segnalate", aggiungendo che "sulla scorta dei riscontri pervenuti e dal risultato delle misure", l’impianto della ricorrente sarebbe stato compatibilizzato in riduzione rispetto ai parametri censiti.

In data 29.9.2010 sono state effettuate le misurazioni in contraddittorio.

Con il provvedimento impugnato nel ricorso principale (nota n. 16174 del 3.12.2010) l’Ispettorato, richiamati i predetti atti, ha diffidato la ricorrente, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 259/03, all’esercizio del predetto impianto, per le interferenze provocate al servizio pubblico ed ad altre emittenti concessionarie.

Con la nota n. 1547 del 7.2.2011, parimenti impugnata con il ricorso principale, l’Ispettorato, richiamata la predetta diffida in data 3.12.2010 e "considerato che dall’analisi dei valori riscontrati non è possibile condizionare la riaccensione dell’impianto (…) in quanto anche un eventuale utilizzo di potenza minima e/o ridotta non soddisferebbe i rapporti segnale/disturbo misurati", visto altresì che la diffida è stata disattesa, ai sensi dell’art. 98 c. 6 del D.Lgs. n. 259/03, disponeva la sua disattivazione.

Il ricorso, originariamente presentato al T.A.R. Lazio, veniva riassunto davanti al T.A.R. Lombardia, ed integrato da motivi aggiunti, formulati avverso il provvedimento n. 4717 del 7.4.2011, con cui l’Amministrazione resistente, nella more del giudizio, aveva confermato il detto ordine di disattivazione. Tale ultimo atto è stato poi censurato per invalidità derivata, in quanto affetto dai medesimi vizi dedotti con il ricorso principale.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1) Con il primo motivo è stata denunciata l’incompetenza dell’Ispettorato, per violazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 31.7.2005, n. 177, spettando esclusivamente al Ministero il potere di disattivazione.

Il motivo non ha pregio.

Il procedimento contestato muove dalla segnalazione di interferenze provenienti dall’impianto della ricorrente, accertate in contraddittorio tra le parti. Il potere di disattivazione degli impianti radiotelevisivi, da non confondersi con quello di revoca della concessione, spetta agli Ispettorati Territoriali del Ministero, tenuto conto che la disattivazione è volta a rimuovere interferenze, disturbi e modifiche tecniche sostanziali ed incide quindi sul mero esercizio dell’attività di radiodiffusione, a differenza della revoca del provvedimento abilitativo (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II 4.3.2011 n. 627).

2) Con il secondo motivo è stata dedotta la mancata comunicazione di avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90.

Il motivo è infondato.

La ricorrente da atto che nel 2008 l’Amministrazione resistente ha notificato un avviso ex art. 7 della L. n. 241/90 e che successivamente si sono svolti in contraddittorio anche gli accertamenti tecnici eseguiti nel settembre 2010, preannunciati proprio nella nota n. 1252 del 22.1.2010.

Pertanto il rilievo secondo cui con tale nota l’Ispettorato avrebbe "chiuso implicitamente il procedimento precedentemente avviato, e ne ha aperto uno nuovo" è del tutto indimostrato.

La vicenda de quo è invece essenzialmente unitaria, avendo avuto inizio nel 2008 con nota n. 10618 del 6.6.2008, previo avviso di avvio del procedimento, ed è proseguito nel 2010, nel corso del quale l’Ispettorato ha effettuato quella verifica tecnica, che ha condotto all’adozione del provvedimento finale.

3) Con il terzo motivo è stata denunciata la contraddittorietà degli atti impugnati per eccesso di potere, poiché l’Ispettorato avrebbe dapprima prospettato lo spegnimento dell’impianto, cui ha fatto seguito un tentativo in contraddittorio di compatibilizzazione e, da ultimo, disponendone lo spegnimento.

Il motivo è infondato, in quanto, come già più sopra chiarito, la ricorrente muove dall’errata premessa che l’Ispettorato abbia posto in essere una pluralità di procedimenti tra loro autonomi: il che, tuttavia, non è avvenuto, essendo stata preannunciata la possibilità di una compatibilizzazione, ma ciò solo "sulla scorta dei riscontri pervenuti e dal risultato delle misure" (nota n. 1252 del 22.1.2010); la statuizione della disattivazione è stata, poi successivamente adottata in esito agli accertamenti in contraddittorio dopo la constatazione che "dall’analisi dei valori riscontrati non è possibile condizionare la riaccensione dell’impianto (…) in quanto anche un eventuale utilizzo di potenza minima e/o ridotta non soddisferebbe i rapporti segnale/disturbo misurati". L’Ispettorato non si è quindi vincolato aprioristicamente ad alcuna compatibilizzazione, essendosi limitato ad informare la ricorrente che la stessa sarebbe stata una delle possibili opzioni del provvedimento finale.

4) Con il quarto motivo si sono contestate talune affermazioni contenute nei provvedimenti impugnati, relative all’inattività dell’impianto in un periodo antecedente a quello in cui si sarebbero verificate le interferenze.

La censura non coglie tuttavia nel segno, poiché il provvedimento impugnato è invece fondato sulla necessità di porre fine ad interferenze causate dal funzionamento dell’impianto, e non sulla sua inattività.

5) Con il quinto motivo è stata lamentata la mancata concessione di un termine per la presentazione di un progetto per la compatibilizzazione.

Il motivo è egualmente infondato.

Fin dal 6.6.2008 (nota n. 10618), dunque circa due anni prima del provvedimento impugnato, l’Ispettorato aveva, infatti, segnalato alla ricorrente l’esistenza di interferenze, diffidandola ad adeguare le proprie trasmissioni.

6) Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 52, comma 3 del D.Lgs. n. 177/05, nella parte in cui prescriverebbe che, prima di ordinare lo spegnimento dell’impianto, il Ministero debba ingiungere al soggetto gestore di regolarizzare la propria attività di trasmissione, concedendo all’uopo un termine.

La censura va peraltro respinta sulla base di quanto argomentato per disattendere il motivo precedente.

7) Con l’ultimo motivo si è affermato che sarebbe stato violato il principio di proporzionalità, ma l’assunto è del tutto destituito di fondamento, ove si consideri che lo spegnimento dell’impianto si è prospettato all’Ispettorato dopo l’esplorazione della possibile compatibilizzazione, quale misura più mite da adottare rispetto a quella, rivelatasi come l’unica possibile, della cessazione delle irradiazioni, come del resto la stessa deducente aveva avuto modo di constatare nel corso del contraddittorio.

Il ricorso va conclusivamente respinto congiuntamente ai motivi aggiunti, con cui sono stati denunciati soltanto vizi d’illegittimità derivata.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in relazione alla particolarità sul piano tecnico della vicenda.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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