Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-05-2011) 21-06-2011, n. 24832 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

DENARO Antonino di Prato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 15 febbraio 2010, ha ritenuto R.R. responsabile del reato di violenza sessuale ai danni di P. S. (minore degli anni quattordici) e, concessa l’attenuante speciale dell’art. 609 bis c.p., u.c., l’ha condannato alla pena di giustizia.

I Giudici hanno ritenuto accoglibile il motivo di appello sulla inutilizzabilità dibattimentale della consulenza effettuata sulla minore dal Pubblico Ministero a sensi dell’art. 359 cod. proc. pen. in quanto un tale accertamento ha valore solo nelle indagini preliminari; ciò posto, hanno reputato che una perizia psicologica,non richiesta dallo ordinamento, non fosse necessaria per l’età della parte lesa (quindici anni al momento della audizione) e per la circostanza che la stessa, durante l’incidente probatorio, ha dimostrato maturità e capacità a testimoniare.

Indi, hanno concluso per l’affidabilità del racconto accusatorio della giovane la quale ha riferito che l’imputato – entrato nella sua casa, mentre era sola, per effettuare dei lavori – l’ha toccata nelle parti intime.

La ragazza è stata reputata credibile per le seguenti ragioni: non aveva moventi per una accusa calunniosa, ha riferito subito ai familiari, in stato di agitazione, l’accaduto e, dopo il fatto, presentava sintomi postraumatici da stress. La piccola diversità del racconto tra le prime dichiarazioni e quelle dello incidente probatorio non è stata dai Giudici ritenuta idonea a minare la globale attendibilità della dichiarante.

La Corte, disattendendo le confutazione della difesa, ha reputato legittima la presenza all’incidente probatorio della psicologa consulente del Pubblico Ministero; ha escludo che l’accusa fosse strumentale per avere più attenzione da parte dei genitori; ha rilevato che non erano state fatte, nel corso della audizione protetta, domande suggestive, ma solo dirette per vincere la ritrosia della minore.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– il primo Giudice, ha revocato l’ammissione della perizia sulla minore, richiesta dell’imputato e del Pubblico Ministero, senza interpellare le parti;

– la difesa riteneva la perizia atto necessariamente prodromico alla audizione della ragazza per cui senza tale indagine non intendeva procedere al suo esame: l’incidente probatorio è inutilizzabile perchè è stato assunto in violazione del principio dispositivo della prova che è un diritto soggettivo costituzionalmente protetto;

– la presenza fattiva, nel corso dello incidente probatorio, della consulente del Pubblico Ministero, soggetto che non doveva partecipare, ha alterato i ricordi della minore che aveva incontrato anche fuori degli obblighi istituzionali con conseguente abnormità dello atto istruttorio in tale modo assunto;

– le numerose domande suggestiva rendevano l’incidente probatorio non utilizzabile: sul punto, non è vero quanto affermato in sentenza sulla ritrosia o reticenza della teste;

– irritualmente, per sondare la capacità a testimoniare della minore, i Giudici hanno utilizzato le dichiarazioni di tale dott.ssa A. non nominata consulente.

Le parti civili hanno prodotto una memoria.

Le censure del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento.

Relativamente alla prima deduzione, si osserva come dai verbali dibattimentali (che la Corte è facoltizzata ad esaminare essendo stato eccepito un vizio procedurale) risulta che alla udienza del 20 febbraio 2007, il Giudice ha disposto l’esame della minore e l’accertamento peritale sulla stessa; alla udienza del 30 marzo 2007, ha parzialmente revocato la precedente ordinanza rilevando che la perizia poteva essere disposta dopo la audizione della ragazza.

Dal verbale emerge che il Difensore presente nulla ha rilevato sulla correttezza della procedura proposta dal Giudice; pertanto, la relativa eccezione è tardiva, a sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, ed è preclusa la rilevazione della pretesa nullità per inosservanza del termine endoprocessuale.

In merito alla seconda censura, si rileva come, sempre avendo come referente il verbale di udienza 30 marzo 2007, il Difensore non ha fatto presente come fosse prassi più corretta fare precedere, e non seguire, la perizia sulla capacità a testimoniare della minore alla sua audizione; neppure ha rilevato che intendeva non procedere allo incidente probatorio senza il previo esame psicologico sulla ragazza per cui non è dato comprendere quale diritto alla prova sia stato negato o compromesso.

Per quanto concerne la consulente del Pubblico Ministero (che è rimasta silente e non ha interferito nel corso della audizione protetta), la prospettazione difensiva secondo la quale l’esperta ha condizionato o manipolato la minore rimane una supposizione che non è confortata da alcun elemento o argomento che la renda credibile;

anzi, la circostanza che la ragazza abbia confermato nel corso dell’esame (tranne un particolare non decisivo) quanto riferito ai parenti subito dopo l’episodio squalifica la tesi che sia stata condizionata da interventi esterni.

In riferimento alla conduzione dello incidente probatorio, questa Corte ha più volte ribadito come sia nociva la formulazione di domande suggestive ai minori; ciò in quanto i bambini presentano modalità relazionali orientate in senso adesivo o imitativo e, mancando di risorse critiche, tendono a non differenziare le proprie opinioni da quelle dell’interlocutore.

Pertanto, la prospettazione è in astratto plausibile, ma il ricorrente non precisa la ragione per la quale è di attualità nel caso in esame e, conseguentemente, il motivo è carente della necessaria concretezza. Da ultimo, si rileva come, anche espungendo dal contesto motivazionale della sentenza la testimonianza della dott.ssa A., non viene meno la completezza argomentativa sulla capacità a testimoniare della minore.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese delle costituite parti civili liquidate complessivamente in Euro 2.236,00 oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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