Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-05-2011) 21-06-2011, n. 24831 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Premesso che l’odierno ricorrente è stato condannato dal G.u.p., con rito abbreviato per l’accusa di avere costretto con violenza una propria collega a subire un rapporto orale ed avere, in tal modo violato l’art. 609 bis c.p., con la sentenza qui impugnata, la Corte ha respinto tutti i motivi d’appello.

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore deducendo:

1) violazione di legge per mancanza o manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 c.p.p., lett. e)). Le critiche del ricorrente si appuntano sul fatto che la condanna sia stata inflitta sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa non riscontrate in alcun modo obiettivo. Egli si sofferma, quindi, a richiamare l’attenzione di questa S.C. su pronunzie di legittimità e della Consulta secondo cui la testimonianza della persona offesa che sia anche parte civile va soppesata con prudenza particolare a differenza di quella di un normale testimone;

2) violazione di legge in relazione all’art. 530 c.p.p. in quanto, nella incertezza degli elementi acquisiti avrebbe dovuto prevalere una formula assolutoria sia pure dubitativa. Gli elementi di segno contrario alla responsabilità dell’imputato vanno individuati nel fatto che, in sede di ispezione non è stato trovato alcun riscontro di quanto riferito dalla p.o. e lo stesso esame del DNA (sugli indumenti della ragazza) non ha permesso di rintracciare altro che tracce biologiche della Stessa p.o. (che aveva riferito di essersi pulita la bocca con la felpa);

3) vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

Coerentemente con quanto da sempre affermato da questa S.C., la motivazione è mancante anche quando le ragioni esposte si risolvano in vuote formule di stile oppure, come è il caso che qui occupa, in una serie ci affermazioni categoriche (peraltro anche di difficile inteiiegibiiità vista la stesura manuale del testo) che non danno conto del percorso argomentativo nè del grado di attenzione prestato ai motivi di appello (questi ultimi nemmeno adeguatamente illustrati in premessa come è d’uso fare per fare comprendere meglio le opposte ragioni e valutare la giustezza della soluzione adottata).

E’ forse il caso di rammentare che, nella dialettica processuale, all’obbligo della parte interessata di formulare le più appropriate censure fa da contraltare quello del giudice di merito di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione.

Tutto ciò all’evidente fine di consentire alla Corte di Cassazione, di esercitare la funzione di controllo che le è propria.

Di certo la "essenzialità" della motivazione in esame impedisce un siffatto controllo nè lo stesso può validamente effettuarsi avendo come parametro la sentenza di primo grado – che, come noto, in caso di uniformità di decisione si "salda" con la seconda – perchè tale visione unitaria delle due sentenza non può essere portata alla estrema conseguenza di tenere conto, in questa sede, solo di quella di primo grado.

Per quanto essa possa, infatti, essere (come nella specie) accurata, ben strutturata e logica, concentrare la decisione di questa S.C. solo su quella motivazione equivarrebbe ad una vera e propria elisione di un grado di giudizio con tutto quello che ciò significa intermini di diritti di una difesa che ha proposto appello e che aveva la giusta aspettativa di ricevere una risposta congrua, non necessariamente di accoglimento ma, per lo meno, attenta nel considerare – eventualmente confutandole – le tesi difensive e, quindi, porre questa S.C. in grado di apprezzare anche la giustezza della decisione assunta. E ciò, anche in considerazione del fatto che, per il principio devolutivo, la bontà della decisione di secondo grado è data dalla congruità della replica che essa fornisce ai motivi d’appello (sui quali ovviamente nulla può rinvenirsi nella – per quanto corretta – decisione di primo grado).

Orbene, tale controllo è arduo fare nella specie ove si constata semplicemente che, in modo anche meno organico (e, quindi meno chiaro ed incisivo) di quanto è dato leggere nella sentenza del G.u.p. la Corte si limita a riproporre alcuni dei temi posti dal primo giudice alla base della propria decisione.

E così, la attendibilità della persona offesa viene ribadita in modo blando richiamando la coerenza della sua deposizione ma senza nulla replicare alle obiezioni difensive circa la asserita "anomalia" del comportamento tenuto dalla p.o. subito dopo l’accaduto e, soprattutto, sviluppando una elencazione (anche sintatticamente faticosa da comprendere) (v. ff. 3 e 4) nella quale sembra di cogliere richiami ad una testimonianza (di chi assume di avere perso di vista l’imputato e la p.o. proprio nell’arco temporale in cui, secondo la denuncia, di sarebbero svolti i fatti) che, al contempo, si confondono con riferimenti non meglio precisati al cambiamento del numero della p.o. ovvero con accenni non chiari a tracce di liquido seminale "di altro soggetto" sì da ingenerare dubbi circa gli esatti risultati dell’esame del DNA (vista l’intuibile importanza di tale riscontro).

In buona sintesi, sebbene lo stesso motivo di ricorso qui in esame risulti anch’esso, per parte sua, alquanto generico, è tuttavia innegabile che un vaglio della motivazione impugnata non da esito positivo in termini di chiarezza e completezza ed impone un annullamento della decisione impugnata con restituzione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello per nuovo giudizio alla luce dei rilievi fin qui svolti.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.;

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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