T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 1620

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 8949 del 10.7.2009 il Tribunale di Milano ha condannato il ricorrente per il reato di truffa e il Comune ha conseguentemente dichiarato la sua decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, assumendo che avrebbe utilizzato l’appartamento per attività illecite, ai sensi dell’art. 18 lett. d) del R.R. n. 1/2004.

Con un unico articolato motivo il ricorrente ha contestato il provvedimento adottato, osservando preliminarmente la mancanza di un vero e proprio "accertamento" della propria condotta illecita, avendo proposto appello avverso le detta sentenza n. 8949/2009.

Inoltre, da tale sentenza non sarebbe in alcun modo possibile desumere che lo stesso abbia posto in essere attività delittuose all’interno dell’immobile assegnatogli; al contrario, l’attuazione del disegno criminoso avrebbe reso indispensabile disporre di determinate sedi "istituzionali", quali sindacati e associazioni.

Il Comune resiste all’impugnazione e a sostegno del provvedimento in questione rileva che nel procedimento penale de quo sarebbe stata sequestrata, presso l’abitazione dell’imputato "copiosa documentazione relativa alla stipula di contratti di vendita e locazione di immobili, oltre a timbri di notai e procure in bianco": sarebbe pertanto provato che il ricorrente avrebbe detenuto presso l’alloggio il corpo del reato o comunque cose pertinenti al reato.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto.

L’art. 18, lett. d) del R.R. n. 1/2004 prevede che il Comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento la decadenza dall’assegnazione nei confronti di chi abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l’alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza.

La vista sentenza n. 8949/2009 è estremamente chiara nell’individuazione del locus commissi delicti, avendo statuito che il ricorrente aveva "assunta la veste di volontario nel predetto sindacato" ove "svolgeva con regolarità la sua attività presso la sede riconosciuta dove normalmente si recavano le persone che necessitavano assistenza". La consumazione del reato non è pertanto avvenuta nell’alloggio pubblico, sebbene il ricorrente ivi conservasse documenti certamente correlati al reato.

Oppone, tuttavia, il Comune che l’art. 18 lett. d) del R.R. n. 1/2004 non richiederebbe necessariamente che i reati vengano consumati negli alloggi assegnati, essendo sufficiente la semplice detenzione/custodia di mezzi necessari per compiere l’attività illecita.

Il Collegio non concorda, tuttavia, con una tale interpretazione estensiva del citato art. 18 lett. d) del R.R. n. 1/2004.

Una volta appurato, infatti, che il reato non è stato commesso nell’appartamento, né che la sua disponibilità in capo al colpevole lo abbia facilitato, gli effetti del provvedimento di decadenza paiono eccedenti rispetto alla base normativa e alla ratio insita nella detta norma.

Con l’art. 18 lett. d), infatti, il Legislatore non ha, ne avrebbe potuto invero inasprire le conseguenze di una condotta penale, per quanto riprovevole, ma si è invece limitato a tutelare il proprio patrimonio edilizio, prevedendo la decadenza dell’assegnazione di quei soggetti che, anziché utilizzare gli appartamenti per esigenze abitative, li impieghino per svolgere attività illecite.

La citata sentenza n. 8949/2009 è inoltre ancora sub iudice, e come tale suscettibile di essere riformata.

Il ricorso va pertanto accolto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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