T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 1619

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Svolgimento del processo

Il sig. Vitolo Franco, deceduto in data 11.7.2006, dall’ottobre 2002 è stato assegnatario di un alloggio del Comune di Milano sito in Via Scaldasole, n. 5.

La ricorrente, figlia del predetto, al momento dell’assegnazione viveva con la madre in altra abitazione.

Il sig. Vitolo, in data 23.9.2004, richiese al Comune resistente il trasferimento di residenza della figlia nella propria abitazione. Tale istanza non fu tuttavia accolta, in quanto la ricorrente era al tempo minorenne e la madre non prestò il necessario consenso.

In data 5.7.2006 la ricorrente, raggiunta la maggiore età, inoltrò domanda di residenza nella predetta abitazione di Via Scaldasole, che venne accolta.

Nel corso del 2008 la stessa denunciò al Comune il decesso del padre e chiese contestualmente il subentro nel contratto di locazione, che è stato tuttavia negato con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, fondato sulla mancanza dei presupposti previsti dall’art. 20 del R.R. n. 1/2004.
Motivi della decisione

La ricorrente deduce l’inapplicabilità al caso di specie del predetto R.R. n. 1/2004, assumendo che il contratto stipulato tra il Comune e il padre prevedrebbe che "i subentri, gli ampliamenti e l’ospitalità temporanea del nucleo familiare dell’assegnatario sono disciplinati dall’art. 14 L.r. 5.12.1983 n. 91, e dal conseguente regolamento". A sua volta, la disciplina transitoria dettata dall’art. 31 del R.R. n. 1/2004 imporrebbe che i contratti di locazione stipulati prima della sua entrata in vigore debbano essere rinnovati ed adeguati alla loro prima scadenza, e comunque entro il 2010, secondo il nuovo schema di contratto adottato dalla Giunta Regionale. La prima scadenza del contratto di che trattasi cadeva nell’ottobre 2006, dunque successivamente al trasferimento della ricorrente ed al decesso del padre. Gli artt. 2 e 14 della L.r. n. 91/1983, applicabili rationae temporis, stabilivano a loro volta che per i figli conviventi al momento del decesso dell’assegnatario, a differenza degli altri discendenti, non era richiesto come requisito per il subentro nell’assegnazione, un periodo minimo di convivenza.

Il Comune resistente oppone, tuttavia, che la disciplina applicabile alla domanda di subentro, presentata in data 3.7.2008, era quella di cui al R.R. n. 1/2004, il cui art. 20, comma 3 richiede una stabile convivenza di almeno un anno, necessaria ai fini dell’assegnazione. In ogni caso, anche in base alla normativa previgente (art. 1 All. delibera consiglio regionale Lombardia 26.3.1985 n. 2024 e art. 14 della L.r. n. 91/1983), la ricorrente non avrebbe avuto diritto al subentro, poiché anche tale normativa richiederebbe sia l’istanza di ampliamento del nucleo famigliare che la stabile convivenza con l’assegnatario.

Il ricorso è fondato.

Alla fattispecie in esame va applicata, ratione temporis, la disciplina introdotta dalla legge regionale n. 91 del 5.12.1983, in quanto espressamente richiamata nel contratto oggetto di subentro. Il decesso del sig. Vitolo, presupposto dell’invocata successione, si è a sua volta verificato antecedentemente alla scadenza naturale del contratto.

Premesso quanto precede, ai sensi dell’art. 14, comma 1 della citata L.r. n. 91/83, "in caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario subentrano, rispettivamente, nella domanda o nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dal precedente art. 2, terzo e quarto comma, e secondo l’ordine ivi indicato"

Ai sensi dell’art. 2, terzo comma, della legge citata "ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola: fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge; possono altresì partecipare ai bandi di concorso le famiglie di nuova formazione, come definite dal successivo art. 7, primo comma, n. 10), lett. b). Ai sensi dell’art. 2, quarto comma, "possono essere considerate componenti il nucleo familiare, secondo la disciplina da emanarsi dal Consiglio regionale con successivo regolamento, anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita e dichiarata nelle forme di legge, abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione, di cui al successivo art. 4 quarto comma, lett. b), salvo quanto previsto dal successivo art. 7, primo comma, n. 10), lett. d)".

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 14 della L.r. 5 dicembre 1983, n. 91, in caso di decesso dell’assegnatario, i figli hanno diritto di subentrare nell’assegnazione dell’alloggio (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III 29.1.2002, n. 376).

L’impugnato diniego va dunque annullato con conseguente obbligo da parte del Comune di provvedere in conformità a quanto statuito in motivazione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio in considerazione ai peculiari profili di diritto transitorio evidenziati nel ricorso.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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