Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-05-2011) 21-06-2011, n. 24828 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l’inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il processo nasce da una denuncia di D.M.R. con la quale riferiva che B.G., impiegato della Telecom, era entrato nella sua abitazione per portarle due telefonini; dopo la consegna, nonostante il suo invito ad andarsene, si era intrattenuto afferrandola e costringendola a subire un bacio sulla guancia. In seguito alla denuncia, veniva iniziata azione penale per i reati previsti dagli artt. 614 e 609 bis cod. pen. ed alla udienza preliminare, procedendo con il rito abbreviato, il Giudice assolveva l’imputato, a sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, con la formula "perchè il fatto non sussiste". A sostegno della conclusione, rilevava come a minare le accuse della donna vi fosse la testimonianza di una vicina di casa che aveva notato la D.M. sullo uscio della sua abitazione mentre l’imputato era ancora presente; nell’occasione la donna non aveva chiesto aiuto alla vicina.

Avverso la sentenza, proponevano appello il Procuratore della Repubblica e la parte lesa ed, in esito al giudizio di secondo grado, l’imputato veniva dichiarato responsabile dei reati ascrittigli, ritenuta la ipotesi di minore gravità per quello sessuale, e condannato alla pena di giustizia. In sunto, la Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe precisata, valutava coerente ed attendibile il racconto della parte lesa che non conosceva l’imputato e non aveva interesse a coinvolgerlo in un fatto non realmente vissuto; i Giudici reputavano coerente il comportamento tenuto dalla D.M. con la vicina (che, nella occasione riferita, l’aveva notata strana e quasi in lacrime) perchè intimorita dalla possibile reazione del B..

La condotta per cui è processo è stata ritenuta dai Giudici di valenza sessuale sia pure inquadrata a sensi dell’art. 609 bis c.p., u.c.. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e mancanza di adeguata ponderazione sulla affidabilità della donna. Osservava che il suo intento era palesemente quello di carattere economico come si evinceva dallo spropositato risarcimento richiesto anche per danni psicologici (con documentazione medica) e dall’essersi fatta affiancati dalla propria madre anche essa costituita parte civile;

sosteneva che l’inattendibilità della donna si rilevava dalla testimonianza della vicina correttamente valutata dal primo Giudice;

faceva presente la inidoneità del presunto bacio ad integrare un atto sessuale.

La Corte di Appello, che modifica in toto la decisione di primo grado, deve dimostrare, con articolata motivazione, la incoerenza delle argomentazioni portate a supporto della impugnata decisione e dare conto delle diverse scelte operate e della prove differentemente valutate.

Una tale complessa motivazione non è mancata nella decisione in esame.

Come nella maggior parte dei reati sessuali nei quali mancano testimoni diretti, i Giudici hanno dovuto confrontarsi con le sole voci dei protagonisti della vicenda; l’imputato il quale asseriva che nulla era successo e la donna che sosteneva che l’uomo era rimasto nella sua abitazione contro la sua volontà ed aveva tenuto il comportamento su precisato.

In questo contesto, i primi Giudici hanno rilevato un elemento di inaffidabilità della donna nella circostanza della mancata richiesta di aiuto alla vicina. La Corte di Appello ha messo a fuoco come il comportamento della D.M. potesse avere una plausibile giustificazione; comunque, la vicina aveva notato la parte lesa quasi piangente ed il particolare comprovava che stava vivendo una esperienza stressante.

Oltre a tale, peraltro sufficiente motivazione, si può aggiungere che non è dato sapere se la vicina (definita dai Giudici anziana) fosse la persona idonea a dare un concreto aiuto alla parte lesa per allontanare da casa l’indesiderato ospite.

Con la ricordata motivazione, immune da vizi logici, la Corte territoriale ha superato l’unico ostacolo che non ha permesso ai primi Giudici di pervenire ad una declaratoria di responsabilità ed ha fornito ragionevole spiegazione della differente ponderazione del coacervo probatorio.

A corroborare la attendibilità della parte lesa, si pone l’assenza di motivi di astio o altri sentimenti negativi nei confronti del B. (che neppure conosceva prima dell’episodio per cui è processo) che facciano sospettare una accusa calunniosa.

Di conseguenza, la conclusione sulla responsabilità dell’imputato è sorretta da motivazione congrua, completa, corretta e, come tale, insindacabile in questa sede.

In tale contesto, il ricorrente ha formulato censure in fatto, che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte, ed ha segnalato un uso strumentale della giustizia da parte della donna dimostrato dalla esosità del richiesto risarcimento del danno; trattasi, questo, di un comportamento processuale che non mina la globale attendibilità della dichiarante.

Fondata è la residua censura dell’atto di ricorso.

Stante le circostanze dell’azione, la natura ambigua del comportamento dell’imputato, la zona corporea attinta dal bacio,merita un approfondimento la conclusione della Corte territoriale (che cita sentenze della Cassazione in fattispecie non sovrapponibili a quella in esame) sulla sussistenza del reato previsto sessuale dall’art. 609 bis cod. pen., sia pure nella forma attenuata; i Giudici di Appello non hanno considerato la possibilità di sussumere i fatti nella ipotesi di reato di violenza privata. Per questa lacuna motivazionale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Perugia essendo quella di L’Aquila composta da una sola sezione.
P.Q.M.

Annulla con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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