Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-11-2011, n. 22695 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 31 agosto 2007, la Corte d’appello di Firenze, riformando la decisione del giudice di primo grado, ha accolto le domande svolte da P.C. – dipendente dall’aprile 1999 della società Autostrada ligure-toscana p.a., addetto al casello autostradale di (OMISSIS), trasferito d’ufficio, provvisoriamente per il mese di settembre 2001, presso quello di Viareggio e definitivamente, a partire dal successivo mese di ottobre, presso il casello di Pisa Centro dirette ad ottenere dalla datrice di lavoro il pagamento dell’indennità per il mancato preavviso di trasferimento dal casello di Lido di Camaiore a quello di Pisa centro e dell’indennità di trasferta, così come previsto dall’art. 31 del C.C.N.L. applicato al rapporto, nella misura da determinare in separato giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso la società, con un unico articolato motivo.

Resiste alla domanda di cassazione della sentenza della Corte territoriale P.C. con rituale controricorso.
Motivi della decisione

Col ricorso la società deduce l’errata interpretazione dell’art. 31 C.C.N.L. Autostrade e trafori nonchè la violazione dell’art. 1362 c.c. e ss..

Ricordando che il C.C.N.L. invocato adotta all’art. 57 una nozione di unità produttiva coincidente con l’intera azienda, la ricorrente sostiene che i giudici dell’appello hanno violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale, limitandosi all’esame del mero tenore letterale della norma ed hanno erroneamente interpretato l’art. 31 del C.C.N.L., col ritenere che le provvidenze ivi previste siano dovute per il solo fatto del trasferimento intraziendale, non rilevando che, in realtà, il citato art. 31, al fine di attenuare il rigore che deriverebbe nella materia dall’applicazione dell’art. 57 e quindi in un’ottica di maggior favore per il lavoratore, prescinde dal concetto di unità produttiva, adottando una nozione atecnica di trasferimento, inerente al mutamento della sede di lavoro, che non può peraltro essere un mutamento di qualunque genere, ma (in una concezione spaziale e finalistica) deve essere tale da imporre un mutamento del luogo di residenza o comunque comportare una significativa riorganizzazione della vita familiare e sociale del dipendente trasferito.

Il ricorso è infondato.

A norma dell’art. 31 del C.C.N.L.:

"1 – Il lavoratore può essere trasferito per motivi tecnici, organizzativi e produttivi. La società, nello spirito della L. 20 maggio 1970, n. 300, comunicherà all’interessato nella lettera di trasferimento detti motivi. La società cercherà inoltre di contemperare le proprie esigenze con l’interesse personale del lavoratore.

2 – Il lavoratore trasferito non a sua domanda conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità che siano inerenti alle condizioni locali e alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione.

3 – Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto: il trasferimento d’ufficio deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a sessanta giorni.

4 – In caso di trasferimento per i motivi di cui al punto 1 viene corrisposta l’indennità di trasferta per dieci giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per venti giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico.

5 – Al lavoratore con congiunti conviventi a carico vengono altresì corrisposti, al momento in cui i predetti congiunti con lui si trasferiscano, cinque giorni di indennità di trasferta per ognuno dei primi tre congiunti e due giorni per ognuno dei rimanenti congiunti oltre tre.

6 – Inoltre la società accorda al lavoratore le seguenti licenze straordinarie retribuite da utilizzare per effettuare il trasloco:

giorni tre oltre il viaggio al lavoratore senza congiunti convìventi a carico; giorni sei oltre il viaggio al lavoratore avente congiunti conviventi a carico che con lui si trasferiscano.

7 – Il tempo minimo computabile per il viaggio è fissato in mezza giornata.

8 – Qualora, per effetto del trasferimento per motivi di cui al punto 1) il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione di trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo sino alla concorrenza di un massimo di sei mesi di pigione.

9 – Al lavoratore che viene trasferito vengono corrisposte le spese di viaggio per il trasporto per sè e per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli etc.) e previi accordi da prendersi con la società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie deve essere assicurato a carico della società contro il rischio dei danni.

10 – Viene altresì corrisposto per i soli trasferimenti d’ufficio un compenso aggiuntivo in misura forfetizzata di lire 100.000 per le spese di carattere generale attinenti al trasloco.

11 – Al lavoratore trasferito a domanda compete il 50% dell’indennità di trasferta oltre la licenzia straordinaria.

12 – Al lavoratore trasferito a domanda nell’ambito della stessa unità produttiva vengono rimborsate solo le spese dell’effettivo trasloco, secondo quanto previsto al precedente punto 9. Lo stesso trattamento sì applica ai lavoratori trasferiti a domanda tra due diverse unità produttive purchè la distanza tra la sede di provenienza e quella di destinazione non sia superiore a 80 chilometri".

Questa essendo la disciplina contrattuale collettiva dei trasferimenti, va anzitutto rilevato che le censure svolte nei confronti della Corte territoriale per essersi limitata all’esame del significato letterale della norma (evidentemente solo quella che prevede il preavviso e l’indennità di trasferta di 10 o 20 giorni di caso di mero "trasferimento", non ulteriormente qualificato), senza considerare, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ai sensi dell’art. 1363 c.c., l’intero contenuto dell’art. 31 del C.C.N.L. nonchè l’art. 57 relativo alla nozione di unità produttiva (comprendente nel settore l’intera azienda) non appaiono giustificate dal reale contenuto della sentenza impugnata.

Questa infatti, analizzando varie norme del contratto collettivo alla ricerca della comune intenzione delle parti, ha anzitutto ritenuto irrilevante, nella interpretazione dell’art. 31, la nozione contrattuale di unità produttiva adottata dall’art. 57 del medesimo contratto (riferita alla intera azienda), infatti in alcun modo richiamata (comunque mai in quel significato) dalla disposizione concernente il trasferimento, che viceversa all’ultimo comma dell’art. 31 prevede l’ipotesi trasferimento tra diverse unità produttive.

I giudici dell’appello hanno invece valorizzato la nozione legale di trasferimento, quale elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. Cass. 18 maggio 2010 n. 12097 e 15 maggio 2006 n. 11103) e che si realizza col mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione, normalmente da una unità produttiva ed un’altra, intesa questa come articolazione autonoma dell’azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa medesima; infine, con accertamento in fatto, incensurabile in questa sede, hanno rilevato che i vari caselli autostradali della società ricorrente costituiscono altrettante unità produttive della stessa.

Per dichiarare che a tale trasferimento sono applicabili le provvidenze rivendicate dal P., la Corte d’appello non si è inoltre limitata, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, all’esame del tenore letterale del 3 e 4 comma dell’art. 31 (che appunto non distinguono, quanto alla disciplina del preavviso e dell’indennità di trasferta per il caso di trasferimento, a seconda, ad es., della distanza intercorrente tra un casello e l’altro o a seconda che al mutamento di luogo di lavoro segua o non anche il mutamento di residenza), ma ha preso in considerazione anche i commi successivi, interpretati nel senso che essi riguardano le ulteriori possibili provvidenze contrattualmente stabilite (esse si) per il caso che al trasferimento consegua il mutamento di residenza e quindi, con ricerca per il lavoratore e per i congiunti con lui conviventi di una nova abitazione, le spese di trasloco etc. – per i quali incombenti sono stabilite ulteriori indennità o rimborsi.

L’operazione ermeneutica è stata pertanto condotta col pieno rispetto dei principi desumibili dalla norme di legge, in particolare con la ricerca della comune intenzione delle parti collettive desunta, pur limiti segnati dal significato letterale delle parole, dal tenore complessivo del contratto.

L’interpretazione così resa dalla Corte territoriale appare infine a questo giudice – al cui controllo viene sottoposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel testo sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, – corretta e correttamente argomentata, realizzando una equa composizione degli interessi in gioco con l’assicurare un minimo di provvidenze per il caso in cui il trasferimento, pur comportando disagi per il lavoratore e la sua famiglia, non si accompagni al mutamento di residenza e con l’ampliare in maniera adeguata gli interventi economici di sostegno in quest’ultimo caso.

La tesi interpretativa sostenuta dalla ricorrente, che non trova viceversa alcun riscontro significativo nel testo contrattuale, lascerebbe sforniti di qualsivoglia tutela significativi disagi connessi al mero trasferimento del luogo di lavoro e, nella sua espressione definitiva, può condurre a risultati di assoluta incertezza circa l’area dei "trasferimenti comportanti disagi apprezzabili", per l’assenza nel contratto di precisi parametri, idonei alla sua delimitazione.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso della società va respinto, con la conseguente condanna della stessa a rimborsare al P. le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società a rimborsare al P. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per onorari.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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