Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 21-06-2011, n. 24954

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di B. S. la pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., commesso in (OMISSIS) ed altri luoghi dal (OMISSIS) partecipando ad un’associazione di tipo mafioso diretta da B. P. ed inserita nella famiglia catanese di Santapaola Benedetto e nell’organizzazione mafiosa Cosa nostra.

Nel ricorso, integrato da documentazione successivamente prodotta, si deduce violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. per essere stata la pena applicata in ordine a fatti per i quali, con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania in data 20.12.2010, veniva già applicata nei confronti del B. la pena di anni uno di reclusione, a titolo di aumento per continuazione con i fatti di cui alla sentenza dello stesso Giudice in data 30.11.2000, per analogo reato contestato come commesso in (OMISSIS) e luoghi limitrofi fino al (OMISSIS), e dunque in ambito spazio temporale che comprenderebbe la condotta oggetto del presente procedimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Corte ritiene invero di aderire all’orientamento largamente prevalente per il quale il giudizio sulla violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., presupponendo necessariamente un raffronto fra elementi fattuali relativi alle imputazioni contestate nelle sentenze in ordine alle quali la preclusione è addotta, si risolve in un accertamento sul fatto, non esperibile in sede di legittimità ed invece proponibile dinanzi al giudice dell’esecuzione (Sez. 2, n. 41069 del 24.9.2004, imp. Chiaberti, Rv.230708; Sez. 5, n. 9180 del 29.1.2007, imp. Aloisio, Rv. 236259; Sez. 4, n. 48575 del 3.12.2009, imp. Bersani, Rv. 245740). Non appare convincente l’opposto e peraltro minoritario indirizzo secondo il quale siffatta valutazione sarebbe consentita in quanto inerente ad un procedimento di accertamento dell’inosservanza di una norma processuale (Sez. 6, n. 44484 del 30.9.2009, imp. P., Rv. 244856). La deduzione di una violazione di quest’ultima natura attribuisce senza dubbio a questa Corte la facoltà di accedere all’esame degli atti del procedimento ai limitati fini della verifica della sussistenza del vizio in procedendo ma non permette comunque di addivenire in questa sede ad un’autonoma ricostruzione dei fatti storici posti a fondamento della questione (Sez. 4, n. 47891 del 28.9.2004, imp. Mauro, Rv. 230568), soprattutto ove la stessa, come nel caso di specie, esorbiti in realtà dalla verifica degli atti del procedimento per tradursi nell’analisi di elementi di fatto relativi a procedimenti diversi.

Nè queste considerazioni sono in concreto superate dall’argomento esposto nella memoria difensiva del 28.4.2011 con riferimento alla produzione di copia della sentenza della Corte d’Assise di Catania in data 17.1.2011 a carico di B.P., fratello di B. S., e relativa alla stessa imputazione di cui alla sentenza qui impugnata, con la quale si dichiarava l’improcedibilità per il precedente giudizio sullo stesso fatto, nel senso dell’effettuazione in quella sede della valutazione che qui sarebbe preclusa; proprio le diversità delle sedi processuali, e segnatamente le peculiari caratteristiche del giudizio di legittimità, sono invero alla base della preclusione che impedisce a questa Corte di esaminare la questione proposta dal ricorrente.

Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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