T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 1616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’odierno ricorrente, Agente della Polizia penitenziaria, è stato sottoposto ad un procedimento disciplinare conclusosi con l’applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della censura ex D.lgs. 449/1992.

Il fatto addebitato al ricorrente risale al 9.2.2003, quando, come si legge nel rapporto disciplinare, "alle ore 1.30 presso il terzo piano della locale caserma Agenti, veniva fatto esplodere un petardo che causava la rottura della cupola di plastica del telefono interno ivi presente".

Avverso tale sanzione il ricorrente ha prima presentato ricorso gerarchico e, all’esito, impugnazione dinanzi al T.A.R., deducendone l’illegittimità per violazione dei termini del procedimento e per eccesso di potere.

Respinta la domanda cautelare, all’udienza pubblica del 25.5.2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Le vicende poste a fondamento del presente ricorso hanno già formato oggetto di esame da parte del Collegio, che si è già pronunciato escludendo la responsabilità di colleghi dell’attuale ricorrente, nell’ambito di un procedimento disciplinare identico a quello per cui è causa, e che muoveva dalla contestazione dei medesimi fatti (T.A.R. Lombardia, Sez. I 10.1.2011 n. 13).

Il ricorso va pertanto accolto, poiché le giustificazioni a suo tempo offerte dal ricorrente sono persuasive, non essendo stato individuato l’autore del gesto vandalico e non potendo rispondere, automaticamente ed indistintamente, della sua mancata individuazione.

In conclusione, per tali ragioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sanzione deve essere annullata.

Le spese di lite, poste a carico dell’Amministrazione secondo il principio della soccombenza, sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese e gli onorari di lite liquidati complessivamente nell’importo pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre al 12,5% per spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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